giovedì 21 Novembre 2024
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Abusi edilizi, sanatoria e condono, gli ultimi chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 37659/2019 ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una sentenza del Tribunale che aveva respinto l’istanza diretta ad ottenere la revoca o la sospensione di un ordine di demolizione. In particolare, secondo i ricorrenti il Tribunale avrebbe confuso il condono edilizio con la sanatoria prevista con l’art. 36 del Testo Unico Edilizia.

I ricorrenti nel 1995 avevano presentato, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 (c.d. secondo condono edilizio), una pratica di condono edilizio, assentito con provvedimento del Comune previo parere favorevole di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza.

Gli ermellini hanno, di fatto, confermato la tesi dei ricorrenti rilevando che il Tribunale avrebbe richiamato il requisito della doppia conformità richiesto per la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia, ma non per il condono edilizio in oggetto.

Come previsto dall’art. 36 del DPR n. 380/2001, infatti, il permesso di costruire rilasciato a seguito di accertamento di conformità estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

La doppia conformità è requisito per la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia, ma non del condono ai sensi dell’art. 39 legge n. 724/1994. In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Completamente diverso è il condono edilizio che nell’ordinamento italiano è stato previsto da 3 leggi (Legge n. 47/1985, Legge n. 724/1994 e Legge n. 326/2003), grazie alle quali per una finestra temporale limitata è stato possibile derogare la normativa edilizia, “condonando” appunto gli immobili “fuori legge”.

Per il condono edilizio, a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia, non è richiesto che l’opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione.

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