domenica 22 Dicembre 2024
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Offerta economicamente più vantaggiosa e tetto massimo per il punteggio economico: le indicazioni del Consiglio di Stato

In caso di procedura negoziata senza la preventiva pubblicazione di un bando di gara, è preclusa, o quantomeno fortemente dubbia, l’applicabilità dell’art. 95, comma 10-bis del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) che prevede un tetto massimo del 30% al punteggio economico nella valutazione con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa.

Lo ha stabilito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5628 dell’8 agosto scorso, con la quale ha respinto il ricorso presentato avverso una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti, con ricorso al MEPA, in cui la stazione appaltante aveva utilizzato il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), con la previsione però che il rapporto qualità/prezzo sarebbe stato valutato attribuendo 50 punti all’offerta tecnica e 50 all’offerta economica (mentre il citato art. 95, comma 10-bis del Codice prevede che il punteggio economico non possa superare il limite del 30%, confermato anche dopo il c.d. Decreto Sblocca Cantieri).

Il Tribunale Amministrativo Regionale , respingendo il ricorso di primo grado, aveva ammesso la carenza di un interesse attuale e concreto in riferimento alla presunta violazione dell’art. 95, comma 10-bis. In secondo grado, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello relativo alla carenza di interesse rispetto alla censura di violazione dell’art. 95, comma 10-bis, per avere la stazione appaltante previsto il superamento del tetto massimo per il punteggio economico, oltre il limite del trenta per cento, nell’ambito del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo lo stesso punteggio all’offerta tecnica ed a quella economica.

L’appellante aveva ribadito l’erroneità della decisione, in quanto una procedura selettiva da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con una ripartizione del punteggio 70 tecnico e 30 economico sarebbe radicalmente diversa, giustificando l’interesse.

Il Consiglio di Stato ha confermato che appare preclusa, e comunque altamente dubbia, sul piano della ratio legis, ed in ragione del generico rinvio all’art. 95, l’applicabilità della disposizione di cui al comma 10-bis alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, che sia caratterizzato dall’urgenza.

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