Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la suddetta legge della Regione Puglia n. 43 del 09/08/2019 dinanzi alla corte Costituzionale.
Si tratta di una legge regionale (“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)” che consente interventi di particolare rilevanza su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, violando gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riconoscono la tutela del paesaggio come valore costituzionalmente garantito, riservato alla competenza legislativa dello Stato.
Secondo il Governo la norma regionale, così come modificata, amplia considerevolmente, rispetto alla precedente formulazione, la platea degli interventi finora assentibili sui manufatti storici pugliesi tutelati, confliggendo con le competenze esclusive attribuite al Ministero per i Beni e le attività culturali (e per esso, alle Soprintendenze), dalla parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 42/2004.
La norma contrasta peraltro con le scelte del legislatore statale di non individuare gli interventi consentiti sui beni culturali, ferma restando la necessità dell’autorizzazione culturale di cui all’art. 21, o di rimettere alla pianificazione la vestizione dei vincoli paesaggistici, ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio d.lgs. n. 42/2004.
Sono infatti consentiti con legge regionale interventi di particolare rilevanza su immobili vincolati ai sensi della citata parte II del Codice , prima vietati; considerato che vengono eliminati alcuni limiti previsti ) quali , alla lettera a) punto 2: “immutata la volumetria fuori terra esistente” e punto 4: “i prospetti originari e”) e quanto indicato dalla lett. b) (‘da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati”), finendo per consentire ampliamenti fuori terra e la modifica dei prospetti , non facendo più salvi quelli originari.
Né può valere il richiamo alla necessità dell’acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza, di cui al comma 4 della l.r. 20 del 1998, in quanto la normativa regionale, peraltro in materia di competenza esclusiva statale , ingenera confusione e aspettative nell’utenza, indotta a ritenere possibili ampie trasformazioni dell’immobile, a scapito della sua “conservazione” e “integrità”. Inoltre le modifiche contrastano con l’iniziale spirito della l.r. 20/1998 che, oltre alla valorizzazione del patrimonio storico artistico rurale, intendeva assicurarne anche la tutela.
Sulla questione, si richiamano i costanti orientamenti della Corte costituzionale, la quale ha posto una precisa linea di distinzione tra le competenze legislative statali e regionali, riservando allo Stato la competenza tutte le volte in cui oggetto della disciplina sia un bene tutelato, anche avendo riguardo al “supporto materiale” inciso dalla normativa.
In particolare, già con la sentenza n. 9 del 2004 la Corte evidenzia come rientri tra le attività costituenti tutela, riservata in via esclusiva allo Stato, quella diretta “a conservare i beni culturali e ambientali”, ossia diretta “principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”.
La disposizione regionale quindi secondo il Governo viola gli articoli 9 e 117, secondo comma lettera s) della Costituzione che rispettivamente riconoscono la tutela del paesaggio come valore costituzionalmente garantito e affidando la stessa alla competenza esclusiva dello Stato.