L’ANAC con la delibera n. 759 del 4 settembre scorso è intervenuta in merito all’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo molo centrale dell’aerostazione internazionale (Molo C) dell’aeroporto di Fiumicino (importo a base di gara € 169.550.822,00).
L’ANAC ha ritenuto illeggittime le perizie di variante su un appalto integrato da quasi 170 milioni di euro, con quattro perizie di variante: sulla vicenda l’ANAC ha interessato la Guardia di Finanza – Nucleo speciale Anticorruzione e la Procura della Corte dei conti per il Lazio oltre l’ENAC ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una delibera in cui sono stati ravvisati i seguenti comportamenti, tenuti dai soggetti coinvolti nel procedimento, non conformi al quadro normativo ratione temporis applicabile o, comunque, a criteri di efficacia ed efficienza:
in ordine all’attività di progettazione, lo sviluppo e la consegna del progetto esecutivo sono avvenuti in difformità alla tempistica programmata e contrattualmente prevista, in assenza di circostanze sopravvenute alla stipula del contratto di appalto; peraltro, ingiustificatamente non hanno trovato applicazione le penali contrattuali;
in ordine all’attività di esecuzione dei lavori risultano illegittime:
la prima variante, approvata ai sensi dell’art. 132 co. 3, secondo e terzo periodo del d.lgs. n. 163/2006, per l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive riferite alla realizzazione e riqualificazione di nuova pavimentazione portante per aeromobili, che avrebbe dovuto porsi alla base di una nuova procedura ad evidenza pubblica;
la variante migliorativa, proposta dall’appaltatore ai sensi dell’art. 11 del d.m. n. 145/2000, quanto ai modi e ai tempi di adozione, con riconoscimento a quest’ultimo dell’importo di € 1.827.885,33;
la seconda perizia di variante, oggetto del IV atto aggiuntivo, per l’assenza dei requisiti della imprevedibilità e delle circostanze sopravvenute invocate;
la terza perizia di variante, oggetto del V, VI e VII atto aggiuntivo, che si configura come un vero e proprio nuovo progetto e, quindi, avrebbe dovuto porsi alla base di una nuova procedura ad evidenza pubblica;
la quarta perizia di variante, oggetto dell’VIII atto aggiuntivo, quanto all’oggetto della variante, all’affidamento all’esecutore di una parte del progetto di variante nonché per le modifiche di ulteriori termini contrattuali;
la mancata trasmissione all’ANAC della variante n. 3 – fase 3 e 4 e della variante n. 4, ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 24.6.2014 n. 90 e dei Comunicati del Presidente ANAC in materia;
la previsione e il riconoscimento all’ATI Cimolai S.p.A. di un importo forfettario ed omnicomprensivo di € 14.200.000,00 per anticipata consegna, in aggiunta al corrispettivo d’appalto, anche commisurato al riconoscimento di € 4.836.553,78 in relazione alla riserva n. 20bis, per la remunerazione di maggiori oneri per anticipata consegna dei lavori;
le modalità di definizione del contenzioso mediante l’adozione di un I accordo, in assenza degli elementi posti a garanzia delle valutazioni operate da AdR S.p.A. in merito alla convenienza economica dell’accordo stesso;
la sottoscrizione di due accordi negli anni 2011 e 2013 che non rientrano tra le ipotesi tipizzate dalla legge sia sulle varianti sia sulla definizione del contenzioso;
l’esecuzione ad opera della mandataria Cimolai S.p.A., in assenza di qualificazione nella categoria OG11, delle attività residue impiantistiche, riconducibili alla categoria OG11 stessa, di spettanza della mandante Gozzo Impianti S.p.A., a seguito dell’estromissione di quest’ultima;
il frazionamento in più contratti di subappalto delle ulteriori attività residue impiantistiche, riconducibili alla categoria OG11, non eseguite dalla Cimolai S.p.A., in violazione dell’art. 13, co. 7 della l. n. 109/94, nonché l’autorizzazione e svolgimento in subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS4.