Ancora una volta la giustizia è chiamata ad intervenire in materia di applicabilità del soccorso istruttorio in caso di mancata presentazione dei costi della manodopera.
Come noto, il D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti), all’art. 83, comma 9 ed al successivo art. 95, comma 10, prevede la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per sanare carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. La lettura di tali disposizioni normative ha creato, fin dal primo momento, difficoltà interpretative, che hanno richiesto l’intervento di varie pronunce giurisprudenziali. In ultimo la sentenza n. 6688/2019, con cui il Consiglio di Stato ha mantenuto l’orientamento espresso dalle ultime decisioni della giustizia amministrativa e della Corte di Giustizia Europea in materia di soccorso istruttorio: in caso di mancata indicazione dei costi della manodopera, occorre fare riferimento alla lex specialis e, quindi:
– procedere all’espulsione dell’impresa nei casi in cui il bando preveda espressamente una sanzione espulsiva per l’omissione dichiarativa;
– analizzare il comportamento del partecipante che è venuto meno all’obbligo previsto dal Codice dei contratti.
Nel primo caso, la Corte Europea ha ampiamente stabilito la possibilità di prevedere nel bando la possibilità di esclusione in caso di omissione dei costi della manodopera, per cui risulta legittima l’esclusione dell’impresa partecipante che ha commesso la violazione.
Nel secondo caso, invece, occorre innanzitutto verificare se l’esclusione possa discendere direttamente dall’art. 95, comma 10, del Codice, ricordando che tale previsione, in ogni caso, non prevede alcuna sanzione espulsiva. La Corte Europea ha, inoltre, chiarito che l’esclusione è illegittima se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi della manodopera e spetta al giudice confermare che fosse materialmente impossibile indicare tali informazioni e se, di conseguenza, tale documentazione generasse confusione in capo agli offerenti, nonostante il rinvio esplicito alle chiare disposizioni del Codice.
Nel caso analizzato dalla sentenza in questione, la lex specialis per la presentazione delle domande non ha specificato l’obbligatorietà dell’utilizzo dei modelli predisposti dalla stazione appaltante, che, per giunta, non contenevano la specifica voce relativa all’indicazione dei costi del personale. In particolare, il disciplinare stabiliva che l’offerta economica fosse redatta “preferibilmente” secondo il modello allegato. Inoltre, anche se il modello di offerta prestampato non impediva di aggiungere l’indicazione dei costi della manodopera, tuttavia nel disciplinare era espressamente indicato che “Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto o comunque non conformi ai modelli allegati sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara”.
Tale indicazione ha generato perplessità e dubbi interpretativi sulla non conformità della domanda di partecipazione, che ha portato i partecipanti a ritenere di non poter aggiungere di propria iniziativa, sul modello prestampato della lex specialis, l’indicazione dei costi del personale, al fine, appunto, di rispettare la “conformità dei modelli allegati”.
Tali elementi hanno portato a concludere per la correttezza del ricorso nella fattispecie al rimedio del soccorso istruttorio, volto a verificare il rispetto “sostanziale” dell’art. 95, comma 10 del Codice.
In sintesi, se il bando non prevede espressamente l’esclusione per l’omissione dei costi della manodopera, occorre valutare se il modello dell’offerta economica predisposto dalla stazione appaltante ne consenta l’indicazione. In caso di risposta affermativa, si dovrà procedere all’esclusione dell’impresa; in caso di risposta negativa sarà consentito il ricorso al soccorso istruttorio.
Costi della manodopera: quando la mancata indicazione comporta l’eslcusione?
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