L’ANAC aggiorna i bandi-tipo (anche il bando tipo n.3 per i servizi di ingegneria e architettura sopra i 100mila euro) alle novità introdotte nel Codice Appalti dal decreto “Sblocca Cantieri”.
In un comunicato, l’Autorità spiega quali elementi dei bandi tipo continuano ad applicarsi e quali invece devono invece essere sostituiti, prendendo come riferimento il bando tipo n.1, relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria: nel comunicato chiarisce che le stesse considerazioni valgono per i bandi tipo n. 2 e n. 3 (che, in particolare, riguarda l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100mila euro).
L’ANAC stabilisce che dovranno essere disapplicate dai bandi tipo le clausole previste dal paragrafo 9, che fanno riferimento alla soglia del subappalto, che lo Sblocca Cantieri ha elevato dal 30% al 40%, e all’obbligo, oggi non più vigente, di indicare la terna dei subappaltatori in fase di offerta.
Devono inoltre essere rivisti, alla luce delle nuove norme, il paragrafo 7.5 sui controlli relativi ai consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili, il paragrafo 8 sull’avvalimento, il 15.2 sul Documento di gara unico europeo, il paragrafo 5 sui Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione, il paragrafo 19 e 21 sulle procedure di gara, l’apertura delle buste e la valutazione delle offerte. Le stazioni appaltanti, com’è noto, possono ora prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti.
Il bando tipo per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 100mila euro con procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa è entrato in vigore nell’estate del 2018. Prescrive l’applicazione del D.M. Parametri e riguarda tutte le procedure aperte bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari, nonché il settore dei beni culturali.