mercoledì 25 Dicembre 2024
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Reati edilizi e ordine di demolizione: ecco quando può essere revocato

In caso di reati edilizi è il giudice, con la sentenza di condanna e quindi con provvedimento giurisdizionale che ha la natura di sanzione amministrativa, a impartire l’ordine di demolizione del manufatto: e si tratta di un provvedimento non suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca.
Ma quando può essere revocato un ordine di demolizione? La risposta viene dalla Corte di Cassazione che, con le sentenze n. 41957 dell’11 ottobre 2019 e n. 46390 del 14 novembre 2019, chiarisce preliminarmente che l’ordine di demolizione può essere revocato solo se si verificano alcune precise condizioni. La revoca può essere disposta quando l’ordine di demolizione risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività.
La revoca si può avere:
• in presenza di un permesso di costruire in sanatoria;
• in presenza di una richiesta di sanatoria o di condono con accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l’adozione, da parte della Autorità amministrativa competente, del provvedimento di accoglimento (in questo caso si parla di sospensione dell’ordine di demolizione);
• in presenza di un provvedimento della P.A. che conferisce all’immobile una diversa destinazione.
L’ordine giudiziale di demolizione delle opere deve essere sempre mantenuto, salvo che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale territorialmente competente abbia deliberato che le opere devono essere conservate in funzione di interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici ai sensi dell’art. 36, comma 5 del DPR n. 380/2001.
Il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili.

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