domenica 22 Dicembre 2024
HomeNormative tecnicheReati edilizi, quando può essere revocato l’ordine di demolizione

Reati edilizi, quando può essere revocato l’ordine di demolizione

L’ordine di demolizione conseguente a reati edilizi, è impartito dal giudice con la sentenza di condanna, quindi con un provvedimento giurisdizionale, che ha la natura di sanzione amministrativa, e, in quanto tale, non suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca. Ma quando ciò può avvenire? Quando può essere revocato un ordine di demolizione?
La risposta viene dalla dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 41957 dell’11 ottobre scorso, che afferma principi ribaditi anche in una successiva, più recente sentenza (n. 46390 del 14 novembre 2019), che ha rigettato un ricorso presentato per l’annullamento di un’ordinanza della Corte di appello che a sua volta aveva rigettato la richiesta di revoca di un ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, per il reato di cui all’art. 44, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), per violazione della normativa antisismica e sulle opere in cemento armato.
L’ordine di demolizione può essere revocato solo se si verificano alcune determinate, precise condizioni e, nello specifico, quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività.
La revoca dell’Ordine di demolizione si può avere:
in presenza di un permesso di costruire in sanatoria;
in presenza di una richiesta di sanatoria o di condono con accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l’adozione, da parte della Autorità amministrativa competente, del provvedimento di accoglimento (in questo caso si parla di sospensione dell’ordine di demolizione);
in presenza di un provvedimento della P.A. che conferisce all’immobile una diversa destinazione.
L’ordine di demolizione delle opere deve essere sempre mantenuto, salvo che la demolizione sia già avvenuta, che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale territorialmente competente abbia deliberato che le opere devono essere conservate in funzione di interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001.
Il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, nel caso in cui sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, mentre in invece ha la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments