venerdì 27 Dicembre 2024
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Bonus facciate: detrazione del 90% solo per immobili nei centri storici e zone B

Il bonus facciate farà il suo debutto dal 1° gennaio 2020 e sta finalmente assumendo i connotati definitivi. In base al testo all’esame dell’Aula del Senato, la detrazione includerà le manutenzioni ordinarie, ma sarà limitata agli immobili residenziali localizzati nei centri storici e nelle zone già urbanizzate e, nella realizzazione dei lavori più importanti, si dovranno rispettare le norme sulla prestazione energetica degli edifici.
Le spese sostenute dal 1° Gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate) avranno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%. Non è previsto un limite di spesa.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione sono espressamente inclusi gli interventi di sola pulitura e tinteggiatura esterna.
Saranno ammessi al bonus facciate solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono quindi escluse le finestre.
La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Alla misura si applicheranno le disposizioni contenute nel DM 41/1998, contenente il regolamento attuativo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Il regolamento menziona le detrazioni Irpef. Si può quindi concludere che la detrazione sarà valida per gli edifici residenziali e che, contrariamente a quanto ipotizzato con un altro emendamento, saranno esclusi gli immobili produttivi o destinati allo svolgimento dell’attività professionale.
Le procedure per ottenere il bonus facciate sui lavori di sola pulitura o tinteggiatura esterna dovrebbero essere abbastanza semplici e saranno comunque definite nel dettaglio dal Governo.
L’iter sarà più articolato per gli interventi più importanti, che abbiano effetti sull’efficienza energetica dell’immobile o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. In questi casi, sarà necessario seguire la normativa sulla prestazione energetica degli edifici, così come accade per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli di ristrutturazione edilizia.
In particolare, alla fine dei lavori l’edificio dovrà soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e, per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l’involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010.
In questi casi, inoltre, gli interventi saranno soggetti ai controlli dell’Enea che, sulla base delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione, monitora e valuta il risparmio energetico ottenuto grazie agli interventi.
Resta l’incognita sulle possibili sovrapposizioni con l’Ecobonus. Come già accaduto con le altre detrazioni fiscali, dopo l’entrata in vigore della norma saranno sicuramente necessarie circolari interpretative per dirimere i dubbi.

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