Il bonus facciate e l’ecobonus rischiano di sovrapporsi? Leggendo la normativa che ha introdotto il bonus facciate (Legge di Bilancio 2020) sembrerebbe di sì negli interventi più importanti.
Il dubbio potrebbe essere risolto da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate o da un decreto attuativo che regoli il funzionamento della detrazione in modo dettagliato. Il problema è che la Legge di Bilancio non prevede alcuna norma attuativa o esplicativa. Molto probabilmente, dato che il bonus facciate sarà in vigore solo per un anno, l’intenzione del legislatore era di varare una norma chiara e subito attuabile.
Al momento non sembra che questo obiettivo sia stato raggiunto in pieno, tanto che iniziano a farsi strada varie interpretazioni.
Le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate) sono incentivate con una detrazione Irpef del 90%, senza alcun limite di spesa.
Dopo gli interventi che abbiano effetti sull’efficienza energetica dell’immobile o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, l’edificio deve soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e, per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l’involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010. In questi casi, scattano inoltre i controlli dell’Enea.
Il dubbio, emerso dopo la pubblicazione della legge, è che nelle zone A e B gli interventi sull’involucro usufruiscano di una detrazione maggiore (il 90% invece del 65%, con tetto di spesa, previsto dall’ecobonus).
In attesa di un chiarimento ufficiale, Federarchitetti sostiene che le due detrazioni non si sovrappongano, ma che, nell’ambito di uno stesso intervento, le diverse lavorazioni siano scisse e ognuna usufruisca di un bonus sulla base delle sue caratteristiche. Per fare un esempio, i lavori di tinteggiatura avrebbero diritto al bonus facciate, mentre i lavori in grado di produrre un miglioramento dell’efficienza energetica avrebbero accesso all’ecobonus.
Prendendo come esempio un intervento di rivestimento a cappotto, Federarchitetti ritiene che sia proprio il comma 220 della Legge di Bilancio 2020 a rimandare all’ecobonus quando afferma che gli interventi sono soggetti ai controlli dell’Enea, come già accade per l’ecobonus.
Sempre restando nell’ambito dell’isolamento a cappotto, Federarchitetti solleva un dubbio: con quale detrazione sono agevolati l’installazione di un ponteggio e l’ultimo strato di intonaco? Si tratta di lavorazioni comuni sia agli interventi di rifacimento delle facciate sia a quelli di miglioramento della prestazione energetica.
Con una interpretazione più favorevole al contribuente, Federarchitetti pensa che le spese sostenute per il ponteggio e per l’ultimo strato di intonaco possano essere ammesse al beneficio del bonus facciate. Volendo avere un atteggiamento più prudente, si potrebbero splittare tali spese proporzionalmente imputandole in parte al rifacimento facciate e in parte all’efficientamento energetico, con i rispettivi benefici fiscali del 90% o del 65%.
Per avere maggiori certezze, sembra indispensabile un intervento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.