Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio scorso è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze che determina la percentuale degli interessi legali di mora da applicare per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista (8 punti percentuali), ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
Il saggio d’interesse per il semestre 1 gennaio – 30 giugno 2020 è stato fissato allo 0,00%, come nel semestre precedente. Do conseguenza, il tasso da applicare risulta pertanto dell’8,00%.
Il decreto (e la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all’8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale data, considerando la maggiorazione del 7% sino al 31 dicembre 2012 e la maggiorazione dell’8% a partire dall’1 gennaio 2013, è la seguente:
Periodo | Tasso | G.U.R.I. |
08.08.2002 – 31.12.2002 | 10,35% | n. 33 del 10.02.2003 |
01.01.2003 – 30.06.2003 | 9.85% | n. 33 del 10.02.2003 |
01.07.2003 – 31.12.2003 | 9,10% | n. 160 del 12.07.2003 |
01.01.2004 – 30.06.2004 | 9,02% | n. 11 del 15.01.2004 |
01.07.2004 – 31.12.2004 | 9,01% | n. 159 dello 09.07.2004 |
01.01.2005 – 30.06.2005 | 9,09% | n. 5 dello 08.01.2005 |
01.07.2005 – 31.12.2005 | 9.05% | n. 175 del 29.07.2005 |
01.01.2006 – 30.06.2006 | 9,25% | n. 10 del 13.01.2006 |
01.07.2006 – 31.12.2006 | 9,83% | n. 158 del 10.07.2006 |
01.01.2007 – 30.06.2007 | 10,58% | n. 29 dello 05.02.2007 |
01.07.2007 – 31.12.2007 | 11,07% | n. 175 del 30.07.2007 |
01.01.2008 – 30.06.2008 | 11,20% | n. 35 dell’11.02.2008 |
01.07.2008 – 31.12.2008 | 11,10% | n. 169 del 21.07.2008 |
01.01.2009 – 30.06.2009 | 9,50% | n. 26 dello 02.02.2009 |
01.07.2009 – 31.12.2009 | 8,00% | n. 199 del 28.08.2009 |
01.01.2010 – 30.06.2010 | 8,00% | n. 40 del 18.02.2010 |
01.07.2010 – 31.12.2010 | 8,00% | n. 190 del 16.08.2010 |
01.01.2011 – 30.06.2011 | 8,00% | n. 31 dello 08.02.2011 |
01.07.2011 – 31.12.2011 | 8,25% | n. 165 del 18.07.2011 |
01.01.2012 – 30.06.2012 | 8,00% | n. 22 del 27.01.2012 |
01.07.2012 – 31.12.2012 | 8,00% | n. 162 del 13.07.2012 |
01.01.2013 – 30.06.2013 | 8,75% | n. 14 del 17.01.2013 |
01.07.2013 – 31.12.2013 | 8,50% | n. 166 del 17.07.2013 |
01.01.2014 – 30.06.2014 | 8,25% | n. 51 del 03.03.2014 |
01.07.2014 – 31.12.2014 | 8,15% | n. 167 del 21.07.2014 |
01.01.2015-30.06.2015 | 8,05% | n. 12 del 10.01.2015 |
01.07.2015-31.12.2015 | 8,05% | n. 168 del 22.07.2015 |
01.01.2016-30.06.2016 | 8,05% | n. 19 del 25.01.2016 |
01.07.2016-31.12.2016 | 8,00% | n. 178 dello 01.08.2016 |
01.01.2017-30.06.2017 | 8,00% | n. 18 del 23.01.2017 |
01.07.2017-31.12.2017 | 8,00% | n. 171 del 24.07.2017 |
01.01.2018-30.06.2018 | 8,00% | n. 17 del 22.01.2018 |
01.07.2018-31.12.2018 | 8,00% | n. 158 del 10.07.2018 |
01.01.2019-30.06.2019 | 8,00% | n. 18 del 22.01.2019 |
01.07.2019-31.12.2019 | 8,00% | n. 183 dello 06.08.2019 |
01.01.2020-30.06.2020 | 8,00% | n. 36 del 16.02.2020 |
Nel D.Lgs. n. 231/2002 (modificato dal D.lgs. n. 192/2012) è prevista, all’articolo 4 la decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e la tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per l’UE e viene definito il diritto al risarcimento dei costi per il recupero delle somme.
Sono oggetto della normativa: “le transazioni commerciali” e per tali si intendono “i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art.2,lett.a). E’ precisato che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art.1, co.1).
In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è stabilito che gli stessi decorrono automaticamente; è inoltre stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello legale di 30 giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E’ stabilito che decorrono: “dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente (art.4.2, lett.a); dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi” a seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente o quando essa è anteriore a quella del ricevimento delle merci o di prestazione del servizio (lett.b e c); dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel contratto o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente siano state inviate al debitore in epoca anteriore alla verifica (lett.d).
Normativa applicabile anche ai lavori pubblici
Il D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 è applicabile, anche, ai lavori pubblici. Tale applicabilità è confermata dall’articolo 24, commi 1 e 2 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (cosiddetta “Legge europea 2013 bis”) con cui vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi per l’applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.
Per quanto concerne il ritardo dei pagamenti, con i commi 1 e 2 dell’articolo 24 della citata legge n. 161/2014, viene espressamente detto che anche nell’ambito delle transazioni commerciali relative ai lavori pubblici devono essere applicate le norme relative alle transazioni commerciali contenute nel decreto legislativo 231/2002, così come modificato dal decreto legislativo 192/2012 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE.
Legge europea 2013-bis
Con le nuove disposizioni introdotte dalla legge europea 2013-bis, viene precisato che le norme sulle transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 192/2012 si applicano anche ai lavori pubblici e che le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano solo se più favorevoli per i creditori (leggi articolo).
Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Ricordiamo, infine, che quello dei ritardi nei pagamenti nel campo dei lavori pubblici e non solo, è un problema atavico, conosciuto da tutti, per il quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si era più volte espressa e sul quale è ritornata con la sentenza 28 gennaio 2020, C-122/18 con la quale ha confermato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi previsti sul tema “pagamento nelle transazioni commerciali”, rilevando che le pubbliche amministrazioni italiane non rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (leggi articolo).