La sospensione di tutte le attività non fondamentali durerà fino al prossimo 13 aprile 2020. Poi si valuterà la prospettiva di una fase 2, quella della convivenza con il virus, prima di entrare nella fase 3, quella dell’uscita dell’emergenza con il ripristino delle attività lavorative e sociali.
A dichiararlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di presentazione del Dpcm 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure per il contenimento del contagio, già previste dal Dpcm 22 marzo 2020 e dal Dipcm 25 marzo 2020.
Rimangono sospese, quindi, tutte le attività già fermate dai precedenti decreti: le costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali, lo sviluppo di progetti immobiliari, i lavori di demolizione e tutte le attività di preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno.
Lo stesso vale anche per le attività di completamento e finitura degli edifici, (come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture), costruzione di opere idrauliche, i lavori di costruzione (esclusi gli edifici) di impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf escluse le piscine e lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione.
Il Dpcm non contiene nessuna nuova restrizione. Quindi le attività Ateco già consentite possono continuare ad essere svolte; tra queste ci sono:
– 42 Ingegneria Civile come la costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie (ad esclusione dei codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.01);
– 42.22.00 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
– 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni.
Possono continuare le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate dai decreti, previa comunicazione al Prefetto della provincia competente. Analogamente, sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Poiché il Dpcm non contiene nessuna nuova restrizione, le attività precedentemente permesse possono continuare ad essere svolte. Di conseguenza, gli studi professionali possono restare operativi, salvo diversa disposizione regionale.
Infatti, secondo l’elenco Ateco in vigore, possono restare operative le attività relative ai codici Ateco:
– 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;
– 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche;
– 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.
Per tali attività professionali restano valide le raccomandazioni di utilizzare la modalità di lavoro agile e a distanza, incentivare ferie e congedi retribuiti, sospendere le attività non indispensabili, rispettare la distanza interpersonale e dotarsi di DPI e sanificare i luoghi di lavoro.
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