L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 13 aprile scorso ha ritenuto utile fornire indicazioni, chiarimenti e precisazioni sulle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità Imprese” a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia. Nell’ultimo comunicato ha inteso illustrare le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.
Il decreto, in ambito fiscale, al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.
Tra le novità più significative del Decreto vi sono quelle in materia di determinazione degli acconti in base al metodo previsionale in luogo di quello storico. In particolare, al fine di ridurre il fabbisogno finanziario delle imprese, viene favorito l’utilizzo del metodo previsionale ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2020, introducendo, un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) ed interessi nell’ipotesi in cui l’acconto versato col metodo previsionale non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
La circolare contiene chiarimenti in merito all’ambito applicativo dei seguenti punti:
- sospensione dei versamenti tributari;
- proroga della sospensione delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni;
- calcolo degli acconti IRES E IRAP;
- rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
- termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020;
- proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- termini per le Agevolazioni Prima Casa;
- assistenza fiscale a distanza;
- semplificazione per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole;
- processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato;
- credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali nei luoghi di lavoro.
Si allegano la Circolare AdE n. 9/E del 13/04/2020 ed il Vademecum “Liquidità imprese”.
Circolare n. 9 del 13 Aprile 2020