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Per tornare in cantiere è necessario rispettare rigidi protocolli di sicurezza. Tra questi il rispetto della distanza interpersonale o, se impossibile per la tipologia di attività svolta, l’utilizzo di mascherine, occhiali e altri dispositivi di protezione individuale (Dpi).
Per orientare gli operatori del settore l’INAIL ha stilato un elenco dei Dpi validi che contiene occhiali, mascherine, visiere, guanti e altri indumenti di protezione che l’Istituto ha validato in base a quanto previsto dall’articolo 15 del Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020).
La stragrande maggioranza dei dispositivi di protezione validati è costituita da mascherine. Al momento sono questi i dispositivi più richiesti in tutti i settori produttivi e nella vita quotidiana.
Si tratta, precisa l’Inail, di un elenco provvisorio, che viene periodicamente aggiornato con l’inserimento dei nuovi dpi validati. Pr ogni dispositivo è presente la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la regione/nazione di riferimento, e un’immagine, se disponibile.
Per quanto riguarda i cantieri, la lista si riferisce esclusivamente ai dpi validati dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione riguarda soltanto i singoli modelli di dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell’elenco.
Prima di validare i dpi, l’Inail controlla se è stata allegata tutta la documentazione per l’immissione sul mercato (relazione illustrativa, disegni tecnici, rapporti di prova e relativi risultati, istruzioni di utilizzo), e se il dispositivo sia conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza necessari per stabilire la relativa classe di protezione, come previsto dalla normativa tecnica di riferimento.
Inail fornisce inoltre spiegazioni sulle caratteristiche delle mascherine. Quelle filtranti FFP2 e FFP3 devono garantire i requisiti tecnici prescritti dalle norme in vigore (UNI EN 149:2009 o standard internazionali equipollenti), con particolare riferimento a capacità filtrante, perdita di tenuta e resistenza respiratoria, in modo tale da assicurare elevate e affidabili prestazioni di sicurezza per gli operatori che le indossano.
Non rientrano in questa tipologia le mascherine chirurgiche o assimilabili, per la cui validazione è competente l’Istituto superiore di sanità, né mascherine destinate a usi differenti dalla protezione dei lavoratori.