Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 15 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto 30 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93“).
Con il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 (il cosiddetto «sbloccacantieri», convertito con la legge n. 55 del 14 giugno 2019) è stata introdotta, fra le altre, una significativa modifica all’art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungendo l’art. 94-bis.
Il medesimo art. 94-bis e’ stato poi modificato, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, nella formulazione attuale che recita:
«Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). – 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g), e zona 3;
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3 -bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’art. 94.
4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’art. 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.»
APPROVATE LE LINEE GUIDA. Con il Decreto 30 aprile 2020 il Mit ha approvato il testo, allegato al decreto, delle «Linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93», previste dall’art. 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.
AMBITO DI APPLICAZIONE. Come previsto dall’art. 94-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l’entrata in vigore delle linee guida di cui all’art. 1, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse, in relazione agli interventi di cui al citato art. 94-bis, comma 1.
LINEE GUIDA IN VIGORE DAL 16 MAGGIO 2020. Le linee guida entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.