venerdì 22 Novembre 2024
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Appalti pubblici e anticipazione elevata al 30% dal Decreto Rilancio: ecco le novità

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 Maggio scorso del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), si chiariscono le novità che interessano il codice appalti e l’anticipazione del 30%: il testo contiene non poche discrepanze rispetto a quello trapelato prima della pubblicazione.

Queste in dettaglio le novità più importanti relative ai lavori pubblici:

– l’Art 81 contrazione la c.d. ultravigenza degli attuali DURC al 15 giugno 2020 (e non 31 luglio come previsto in precedenza);

– l’Art. 153 sospende sino al 31 maggio 2020 le verifiche Equitalia propedeutiche ai pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Una importante novità è stata introdotta con l’Art. 207, che eleva l’anticipazione al 30%.

Tale norma al primo comma prevede che per le gare già pubblicate alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, e per le procedure che saranno avviate fino al 30 Giugno 2021, l’importo dell’anticipazione “può essere incrementata fino al 30%” ma “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”;

– Il secondo comma stabilisce che, in favore degli appaltatori che hanno già fruito dell’anticipazione o che abbiano dato inizio alle prestazioni senza fruizione dell’anticipazione, quest’ultima “può essere riconosciuta per un importo non superiore complessivamente al 30%” e “comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”. L’amministrazione deve tener conto “delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore”.

In merito trovano applicazione le disposizioni dell’art. 35, comma 18 del codice degli appalti.

L’aumento dell’anticipazione, stando alla formulazione della norma, è quindi a discrezione della stazione appaltante.

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