I Commissari sblocca-opere si confermano uno strumento che il governo mette sul tavolo per risolvere alcune situazioni specifiche che richiedono appunto uno “sblocco”. Uno strumento in teoria molto potente, per via delle deroghe consentite rispetto alle norme sugli appalti, ma che finora è stato solo “minacciato”.
Le oltre 100 opere da commissariare, infatti, non sono mai uscite dalla ufficiosità delle anticipazioni giornalistiche. La lista delle opere – e soprattutto dei nomi – ancora non si è vista. Il “modello Genova” non è una soluzione replicabile.
Lo è, semmai, il “modello Napoli-Bari”, dove il commissario è anche stazione appaltante, e dove – soprattutto – si punta a sbloccare la fase a monte della procedura di gara, salvaguardando in modo autentico il contesto concorrenziale in cui selezionare l’operatore.
Il DL Semplificazioni – nel riscrivere la norme sui commissari del decreto sblocca cantieri – promette una seconda occasione. I risultati sono tutti da verificare sul campo.
Il commissario secondo il Dl Semplificazioni – Come si diceva, il Dl Semplificazioni – all’articolo 9 – raccoglie il testimone del decreto “sblocca cantieri” del 2019, confermandolo, con alcuni aggiustamenti e novità. Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per emanare i decreti di nomina, spirato il 31 dicembre 2019; e viene fissato un termine al 30 giugno 2021 per l’adozione di ulteriori Dpcm di nomina.
Il commissario, secondo il testo del Dl sblocca-cantieri “novellato” dal decreto Semplificazioni, non interviene più sugli interventi ritenuti «prioritari» ma scende in campo per risolvere «interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative o comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale».
Il parere delle commissioni parlamentari viene confermato ma non più come obbligatorio. E l’intesa con il presidente della regione interessata è richiesta solo per gli interventi «di rilevanza esclusivamente regionale o locale».
Le deroghe al codice appalti – Il commissario potrà agire in deroga al codice appalti, ma non delle direttive europee. Deve in ogni caso rispettare alcune norme del codice di carattere generale indicate all’articolo 30 (come le norme su concorrenza, durc, partecipazione delle Pmi), le norme sui Cam (articolo 34) e quelle sui conflitti di interesse (articolo 42).
Ovviamente, il commissario, deve anche rispettare le norme antimafia. Avrà a disposizione una propria contabilità e dovrà sottoporre i sui atti al controllo preventivo della Corte dei Conti. Dovrà poi trasmettere al Cipe (tramite il ministero competente) i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori (con relativi Sal) e – questa è una novità – anche il quadro economico degli interventi.