Il Decreto Semplificazioni è legge, ma per produrre i suoi effetti, molte norme, pensate per la velocizzazione dei lavori e l’apertura di nuovi cantieri, devono essere completate con l’adozione di decreti attuativi.
Per l’adozione di questi decreti sono definite tempistiche diverse. Si va da 30 giorni dall’approvazione della legge Semplificazioni, quindi metà ottobre, fino alla fine del 2020. Le indicazioni costituiscono la deadline entro la quale varare le regole attuative, ma non si può escludere che il Governo sia più veloce.
In tutto, i decreti attuativi su cui l’Esecutivo deve mettersi immediatamente al lavoro, sono 66. Di questi, alcuni riguardano da vicino il settore degli appalti e delle costruzioni.
La Legge Semplificazioni (L.120/2020) ha introdotto il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. Per il 2020, il Fondo sarà finanziato con 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, gli stanziamenti potranno arrivare a 100 milioni di euro. Il Fondo entrerà in azione nel caso in cui, durante la realizzazione dell’opera, siano necessari maggiori fabbisogni finanziari per esigenze motivate o per temporanee indisponibilità economiche.
Le modalità operative per l’accesso e l’utilizzo del Fondo devono essere definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti (Mit) entro 30 giorni dall’approvazione della legge. Per conoscere le regole che eviteranno il blocco delle opere, bisognerà probabilmente attendere la metà di ottobre.
La Legge Semplificazioni prevede che, per la realizzazione o il completamento delle opere infrastrutturali particolarmente complesse, o che comportano un rilevante impatto sul territorio, o nel caso in cui sorgano difficoltà operative, siano nominati commissari con potere di agire in deroga al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).
Le opere devono essere individuate entro il 31 dicembre 2020, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fino ad ora è stato possibile presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per ottenere l’agibilità degli immobili dopo un intervento di nuova costruzione, ricostruzione o lavori sugli edifici esistenti.
La Legge Semplificazioni, con una modifica al Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), stabilisce che la Scia può essere presentata, anche in assenza di lavori, per ottenere l’agibilità degli immobili realizzati in modo legittimo, ma che ne sono privi. Anche in questo caso, sarà un decreto del Mit, da emanare entro il 15 dicembre (90 giorni dall’entrata in vigore) a stabilire le caratteristiche che devono possedere gli immobili per avvalersi di questa chance.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro metà ottobre, il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (Mibact) deve disciplinare le modalità per la posa in opera delle strutture amovibili su pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico senza le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004).