Il coordinatore per la sicurezza è sempre responsabile per gli incidenti dei lavoratori, anche se questi mettono in pratica una condotta apparentemente imprudente. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 2845/2021, intervenuta sul caso di un lavoratore caduto da un ponteggio durante dei lavori sulla facciata e sul balcone di un edificio. Il ponteggio presentava carenze strutturali ed era stato posizionato in modo errato rispetto alla parete interessata dall’intervento.
Il coordinatore per la sicurezza, dopo essere stato considerato colpevole per non aver chiesto alla ditta appaltatrice l’osservanza di corrette procedure di lavoro e non averla sollecitata alla messa a norma del ponteggio, aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la condotta del lavoratore era stata assolutamente imprevedibile, abnorme ed esorbitante rispetto alla lavorazione allo stesso demandata.
Il coordinatore per la sicurezza ha sostenuto di aver svolto il suo dovere mediante la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), e di non dover vigilare anche sull’andamento dei lavori né svolgere funzioni tipiche del datore di lavoro.
La Cassazione ha respinto il ricorso rilevando che la discesa dell’operaio dal balcone al ponteggio dipendeva dal tipo di lavoro da svolgere e dal fatto che i percorsi in sicurezza per la discesa a terra erano distanti dal luogo in cui il lavoratore era chiamato ad operare.
I giudici hanno inoltre evidenziato che, in base al Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), nei cantieri in cui operano più imprese, anche non contemporaneamente, il committente designa, prima dell’affidamento dei lavori, il coordinatore per la esecuzione dei lavori che deve vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, ma anche verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto dal datore di lavoro.
Il compito del coordinatore per la sicurezza, ha concluso la Cassazione, non si ferma quindi al controllo sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione ma deve verificare che le lavorazioni siano compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall’impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità.