I limiti al subappalto sono giustificati solo nelle gare di importo inferiore alle soglie comunitarie: per quelle di importo superiore non possono essere posti paletti. È l’interpretazione che il Tar Lazio, con la sentenza 1575/2021, ha dato del conflitto tra la normativa italiana e quella europea in materia di contratti pubblici. Conflitto che è costato all’Italia richiami, procedure di infrazione e una sentenza con cui è stata dichiarata la contrarietà del Codice degli Appalti alle Direttive europee.
Il caso
Il Tar del Lazio si è pronunciato sul ricorso di una società contro l’aggiudicazione di una gara per l’installazione di ascensori in un complesso di edilizia popolare. Ad aggiudicarsi la gara era stata un’altra società che, per raggiungere i requisiti di qualificazione nella categoria prevalente OG1, aveva dichiarato di voler subappaltare tutti i lavori della categoria OS4 per i quali non era qualificata. La società vincitrice aveva agito in modo conforme al bando, che consentiva la possibilità di affidare in subappalto la totalità delle prestazioni contrattuali afferenti a tale categoria scorporabile.
Secondo la società ricorrente, il bando doveva essere considerato illegittimo perché in contrasto con l’articolo 105, comma 5 del Codice Appalti, ancora in vigore dopo le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Tale norma vieta di subappaltare in misura superiore al 30% le opere super-specialistiche (SIOS), tra cui rientra la OS4.
I giudici hanno accolto il ricorso spiegando che “è considerata contraria al diritto comunitario la previsione di un limite generale”. Tuttavia, spiega il Tar, “i limiti possono essere giustificati “dalla natura particolare delle prestazioni da svolgere, come prevede l’articolo 63, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24, che stabilisce che negli appalti di lavori le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che alcuni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente”.
I giudici del Tar hanno osservato che, come stabilito dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea, la normativa italiana contrasta con la Direttiva 2014/24, che si riferisce agli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie.
Le soglie degli appalti sono periodicamente aggiornate. Al momento, sono regolate dai Regolamenti 1828 e 1829 dell’Unione Europea e ammontano a 5.350.000 euro per i lavori, 139mila euro per gli appalti di servizi e forniture e 214mila euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali.
Dato che l’importo della gara per l’installazione degli ascensori ammontava a 1.718.887,01 euro, trovandosi quindi al di sotto della soglia comunitaria per i lavori, il Tar ha concluso che devono essere rispettati i limiti al subappalto imposti dalla normativa italiana. Per questo motivo, ha accolto il ricorso e annullato il bando e il provvedimento di aggiudicazione.