Procedure semplificate per la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi, possibilità di realizzare i lavori in deroga al Codice Appalti: è quanto prevede il Decreto Legislativo 38/2021, uno dei decreti attuativi della riforma dello sport.
La Legge 86/2019 ha conferito al Governo la delega per l’adozione di disposizioni in materia di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione. L’articolo 7, in particolare, prevede la possibilità di realizzare un riordino delle norme per la sicurezza, la costruzione, l’ammodernamento e l’esercizio degli impianti sportivi ma anche la possibilità di intervenire per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative e l’individuazione di criteri progettuali orientati alla sicurezza.
Il Decreto Legislativo 38/2021 quindi in attuazione dell’articolo 7 prosegue sul filone della semplificazione iniziato con la Manovrina 2017. A partire dal 3 aprile 2021, data di entrata in vigore del D. Lgs. 38/2021, alcune disposizioni del 2017 saranno abrogate e sostituite dal nuovo testo. Della Legge del 2017 restano in piedi le norme di favore introdotte nel 2020 dal Decreto Semplificazioni. Tali norme consentono gli interventi di adeguamento degli impianti sportivi in deroga alle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il D.lgs. 38/2021 prevede che, per favorire l’ammodernamento e la realizzazione degli impianti sportivi, il soggetto privato o la società sportiva che intende realizzare gli interventi deve presentare al Comune, o all’ente interessato, il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Il documento, corredato dal piano economico-finanziario, deve individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la comunità.
Il documento di fattibilità delle alternative progettuali può comprendere la costruzione di immobili con destinazione d’uso diversa da quella sportiva. Tali immobili devono essere complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo. È invece esclusa la realizzazione di complessi di edilizia residenziale.
Il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo a un intervento su un impianto preesistente da dismettere può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con sagoma e volumetria diversa.
L’ente locale interessato, per dichiarare il pubblico interesse dell’opera da realizzare, deve convocare una conferenza di servizi ed esprimersi entro 60 giorni. Nel caso in cui il progetto richieda atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni.
Dopo aver ottenuto la dichiarazione di pubblica utilità, il soggetto proponente deve presentare il progetto definitivo, dal quale deve emergere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione avviene prima o contestualmente ai lavori sull’impianto sportivo, i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali.
Nel contratto con l’ente locale bisogna tenere in considerazione i benefici che il nuovo impianto apporta al territorio anche in termini di crescita economica, integrazione sociale, riqualificazione urbanistica ed efficienza energetica.
Nei lavori di importo inferiore a un milione di euro, o in quelli di importo superiore nei quali le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% dell’importo, non si applicano né le disposizioni del Codice Appalti né le regole più stringenti dettate per gli impianti esistenti sulle aree pubbliche.
Se il progetto preliminare, accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e gestione dell’impianto è presentato da un’associazione o società sportiva dilettantistica, con l’obiettivo di favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale, l’ente locale interessato, dopo aver valutato l’interesse pubblico dell’opera, affida direttamente all’associazione proponente la gestione gratuita dell’impianto per una durata non inferiore a cinque anni.
Con un Dpcm di prossima emanazione sarà definito il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, modificazione, accessibilità ed esercizio degli impianti sportivi.
Il regolamento effettuerà il riordino delle norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, definirà i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione ed esercizio degli impianti sportivi riguardo all’ubicazione dell’impianto, spazi riservati agli spettatori, sistemi di separazione, vie d’uscita, aree di sicurezza, arredi e prevenzione incendi.