domenica 22 Dicembre 2024
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Sanatoria edilizia: il Consiglio di Stato chiarisce termini e modalità per ottenere il condono

La sanatoria degli abusi edilizi può essere ottenuta ai sensi del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che ha previsto alcune condizioni per regolarizzare eventuali interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (con l’accertamento di conformità) oppure mediante la fiscalizzazione dell’abuso, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

Nel corso degli anni sono state previste alcune leggi speciali per ottenere il condono edilizio: le Leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, con le quali è stato possibile (o lo sarà visto che molte istanze sono ancora dei cassetti dei Comuni) ottenere il permesso di costruire in sanatoria nel caso di costruzioni prive di autorizzazioni e con violazioni sostanziali della normativa urbanistica. Condizioni che, però spesso hanno generato ricorsi e sentenze di ogni ordine e grado.

Come nel caso della sentenza del Consiglio di Stato 22 marzo 2021, n. 2450 che è entrata nel merito, in particolare, dei termini e delle modalità di presentazione dell’istanza di condono edilizio.

Nel caso di specie a proporre ricorso è il proprietario di un immobile abusivo realizzato nel 1994. Nel 1996 il Comune dove si trova il fabbricato aveva ordinato la demolizione del manufatto per il quale nel frattempo era stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della Legge n. 724/1994 dichiarata però inammissibile dal Comune secondo il quale erano scaduti i termini di presentazione.

Secondo il proprietario dell’immobile abusivo, il pagamento dell’oblazione avvenuto qualche mese prima della scadenza dei termini previsti dalla Legge speciale per il secondo condono edilizio “renderebbe tempestiva l’attivazione del procedimento di sanatoria” visto che il pagamento “costituirebbe mezzo idoneo a manifestare inequivocabilmente la volontà di chiedere il condono, non essendo imposta una forma vincolata per la redazione della domanda”. Ma secondo i giudici non è così. Visto che, come aveva detto giustamente il Tar in primo grado “per accedere alla sanatoria edilizia è indispensabile che venga identificato l’oggetto, ossia la costruzione abusiva, che il richiedente si propone di legittimare; individuazione che il mero pagamento di una somma di denaro con bollettino postale non è idonea a fornire. Tale pagamento, su destinato alle oblazioni per abusivismo edilizio, lascia intendere l’intenzione di oblare un qualche illecito di natura edilizia, ma certamente non vale a determinare lo specifico abuso da condonare. Per quanto libera possa intendersi la forma della domanda, essa nondimeno deve presentare gli elementi essenziali per renderla riconoscibile come tale e l’indicazione dell’oggetto è uno di questi elementi; va, quindi, escluso che il mero pagamento di una parte dell’oblazione effettuato entro il termine sia idoneo al “raggiungimento dello scopo” o valga “inequivocabilmente” a manifestare la volontà di chi ha effettuato il versamento di perseguire il condono dello specifico manufatto di cui si discute (tra l’altro di proprietà di altro soggetto), come sostiene la ricorrente”.

Per i giudici del Consiglio di Stato, dunque, è abbastanza semplice ricostruire le tappe della vicenda. Il termine di presentazione della domanda di condono era perentorio. Il pagamento dell’oblazione non può essere assimilato ad una domanda di condono, per quello che ha spiegato appena sopra il Tar. Per questo, si legge nella sentenza, “tale pagamento non ha il carattere di esplicita, formale ed inequivoca manifestazione di volontà idonea ad attivare il procedimento di condono su basi di ragionevole certezza giuridica”. Inoltre, aggiungono i giudici, “va specificato che, entro il termine di decadenza, debbano essere effettuate sia la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria sia la presentazione della prova del pagamento dell’oblazione”. E quindi “esclude logicamente che quest’ultimo adempimento possa surrogare il primo”. L’appello dunque è stato respinto e confermata l’ordinanza di demolizione.

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