venerdì 27 Dicembre 2024
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DL Semplificazioni: ecco le novità per edilizia e appalti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (ed è in vigore da oggi) il DL Governance e Semplificazioni (n. 77 del 31 maggio 2021), indispensabile per ottenere la prima tranche dei finanziamenti del Recovery Fund ed avviare quindi i primi grandi cantieri per la ripartenza del Paese.

Il decreto contiene una serie di novità importanti per l’edilizia e i lavori pubblici. La normativa sugli appalti è stata riscritta, con diverse deroghe e semplificazioni: alcune sono destinate a tutte le gare, mentre altre sono riservate agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Fondo complementare (PNC). È inoltre previsto un iter spedito per 10 opere prioritarie. Tutto il processo che va dalla progettazione alla realizzazione delle opere previste nel PNRR e nel PNC sarà gestito da una nuova governance.

Superbonus: basta la CILA
Gli interventi agevolati con il Superbonus (tranne quelli con demolizione e ricostruzione dell’edificio), potranno essere realizzati con CILA. Non sarà richiesto lo stato legittimo degli immobili. La rimozione delle barriere architettoniche rientra tra gli interventi trainati. Il Superbonus viene esteso anche a case di cura e ospedali.
Appalti, le deroghe per tutte le gare
Il subappalto affronterà un processo di progressiva liberalizzazione. Fino al 31 ottobre 2021, il tetto del subappalto sarà elevato dal 40 al 50%. Sono vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Dal 1° novembre 2021 inizierà la liberalizzazione totale. Le Stazioni Appaltanti dovranno adeguatamente motivare le prestazioni e le lavorazioni che dovranno essere eseguite dall’aggiudicatario. I limiti saranno giustificati solo dalle particolari caratteristiche o dalla complessità delle prestazioni, dalla necessità di rafforzare i controlli sulle attività di cantiere, tutelare le condizioni di lavoro, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Il decreto abroga anche il trattamento speciale riservato alle opere specialistiche e superspecialistiche, per le quali fino ad ora era rimasto in vigore il limite del 30% al subappalto.

Fino al 30 giugno 2023, sarà consentito l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per i lavori di importo inferiore a 150mila euro e per i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo inferiore a 139mila euro (fino ad oggi la soglia è stata fissata a 75mila euro).

Per i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo compreso tra 139mila euro e le soglie europee, si potrà utilizzare la procedura negoziata invitando almeno 5 operatori. Bisogna osservare che la soglia europea per le gare aggiudicate dalle Amministrazioni centrali ammonta proprio a 139mila euro, quindi in questo caso la liberalizzazione è totale. La soglia europea delle gare aggiudicate da altre Amministrazioni ammonta invece a 214mila euro. Per queste gare resta quindi una differenziazione delle procedure.

Si utilizzerà la procedura negoziata, con invito a 5 operatori, anche per i lavori di importo compreso tra 150mila euro e un milione di euro. Nei lavori di importo compreso tra un milione di euro e le soglie europee (5,35 milioni), si dovranno invitare almeno 10 operatori.
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Appalti, le deroghe per le opere del PNRR e PNC
Per la realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, il decreto prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento. Le Stazioni Appaltanti, in caso di urgenza, possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

È inoltre consentito l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’affidamento può avvenire mediante l’acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta o mediante offerte aventi per oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In tutti i casi, il prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo per la progettazione definitiva, quello per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.

Sono previsti punteggi premiali per l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici e di piattaforme interoperabili.

Il parere del CSLP è previsto solo per i progetti di fattibilità relativi a lavori di competenza statale o finanziati dallo Stato almeno per il 50% e di importo superiore a 100 milioni di euro.
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Appalti, semplificazioni per 10 opere prioritarie
Il decreto individua una procedura semplificata per la realizzazione delle 10 opere contenute nell’Allegato IV. Si tratta di:
1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
2) Potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero (opere di adduzione);
3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a queste opere deve essere trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Comitato Speciale del CSLP lo esamina entro 15 giorni ed indica le eventuali integrazioni alla Stazione Appaltante, che deve provvedere entro 15 giorni. Il Comitato Speciale esprime il parere entro 30 giorni dalla ricezione del progetto o entro 20 giorni dalla ricezione del progetto modificato. In caso di inerzia, scatta il silenzio assenso.

Sono previsti tempi brevi anche per la preventiva verifica dell’impatto ambientale e dell’interesse archeologico, cui è stata destinata una Soprintendenza speciale.

Per la conciliazione di tutti gli interessi in gioco, è previsto l’utilizzo della Conferenza di servizi in forma semplificata e l’eventuale modifica delle norme che regolano il dibattito pubblico.

Governance del PNRR
Per evitare che gli iter più spediti possano incepparsi, l’attuazione del PNRR sarà affidata ad una struttura di governance articolata su più livelli. Una cabina di regia, una segreteria tecnica, il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e il Servizio centrale per il PNRR monitoreranno l’andamento degli investimenti e, seguendo le procedure fissate, proporranno interventi normativi in grado di rimuovere eventuali ostacoli.

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