E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021 l’Accordo 4 agosto 2021, n. 88/CU recante “Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”
Il modulo per la Cila-superbonus è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica e, quindi, dal 5 agosto 2021.
Il modulo per la Cila-superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
Anche la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione, anche perché le necessarie asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all’Enea. L’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Eventuali elaborati grafici saranno presentati soltanto se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione. Per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo.
Per facilitare la compilazione, è inclusa una tabella riepilogativa degli allegati al modulo, che illustra anche i casi in cui si rendono necessari.
Così come previsto dalla norma, le opere previste dall’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto-legge n. 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del Decreto-legge n. 77/2021, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria e devono essere legittimati tramite CILA Superbonus. In pratica, dovrà essere utilizzato il modulo CILA Superbonus per tutti gli interventi ricadenti nel Superecobonuse nel Supersismabonus.
Si eliminano innanzitutto le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica). Il Dipartimento della Funzione pubblica ha inoltre stimato che già soltanto l’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta un risparmio di spesa di almeno 110 milioni di euro, che possono essere reinvestiti in spesa produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi.
La legge prevede che i moduli approvati previa intesa o accordo sono livelli essenziali delle prestazioni, dunque obbligatori. In questo modo si dà certezza a cittadini e operatori e alle stesse amministrazioni, in particolare ai Comuni.