I disciplinari di gara sono un vero e proprio labirinto tra cui i partecipanti devono districarsi e non sempre le cose filano lisce, soprattutto per le stazioni appaltanti.
Disciplinare e offerta tecnica: la nuova sentenza del Consiglio di Stato
Lo dimostra una recente sentenza n. 4371/2021 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, a cui si è rivolta una società esclusa da gara, a seguito della sentenza di primo grado emessa dal Tar Lombardia, nonostante fosse risultata aggiudicataria dell’appalto.
Tra le motivazioni del ricorso:
- l’errata interpretazione dell’obbligo di presentazione della tabella analitica dei costi per il personale e per la sicurezza;
il mancato rispetto del limite dimensionale dell’offerta tecnica come previsto dalle linee guida ANAC.
La tabella analitica costi: quando è obbligatoria
Secondo l’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “Codice dei Contratti”), nell’offerta economica vanno indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Cosa succede se essi non vengono indicati? Ci sono due possibilità:
- esclusione dalla gara, nel caso in cui sia specificato nel disciplinare;
- soccorso istruttorio e quindi richiesta di integrazione documentale, quando non è presente la clausola di esclusione
Nel caso specifico, il concorrente ha fornito sia i costi di manodopera che i costi relativi alla sicurezza, ma non la tabella di scomposizione analitica dei costi sostenuti per il personale: i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che tale obbligo non era prescritto a pena di esclusione, per cui “stante il principio della tassatività delle cause di esclusione e il favor partecipationis, non è possibile disporre l’esclusione per carenze documentali non espressamente sanzionate dalla legge di gara”.
Offerta tecnica: limiti dimensionali da rispettare
Il Consiglio di Stato nella stessa sentenza affronta un altro importante aspetto: il limite dimensionale dell’offerta tecnica. Al ricorrente infatti sono stati contestati il font e l’interlinea utilizzati nel documento; in questo caso, la stazione appaltante aveva fornito indicazioni esclusivamente rispetto a:
- dimensioni del carattere;
- numero di facciate.
Entrambe sono state rispettate dal soggetto aggiudicatario e nessun’altra informazione era stata fornita in ordine alla tipologia di carattere e alla spaziatura da utilizzare.
Riprendendo le considerazioni dell’ANAC, la limitazione dimensionale dell’offerta tecnica quindi deve rappresentare “una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire causa di esclusione dalla gara”. Questo significa che se non diversamente e specificato nel disciplinare di gara di appalto, il concorrente ha la facoltà di scegliere carattere e relativa spaziatura.