Il 22 settembre scorso la viceministra dell’economia e delle finanze Laura Castelli ha risposto in commissione Finanze della Camera all’interrogazione n. 5-06701 presentata dall’On. Sani (PD) e altri il 21 settembre, rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze, per sapere se non ritenga di adottare le iniziative di competenza per chiarire, ai fini dell’applicazione del «Superbonus», che le detrazioni fiscali sono da riconoscere ai beneficiari anche nei casi di violazione per illeciti commessi dall’impresa appaltatrice di lieve entità che prevedono la possibilità di regolarizzare eventuali difformità con il pagamento di una sanzione e il riporto in pristino di quanto contestato.
Ecco il testo completo della risposta.
“Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fa riferimento al beneficio introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha elevato al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (cosiddetto Superbonus), e chiedono di sapere se, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le detrazioni fiscali siano riconosciute ai beneficiari anche nei casi di violazione per illeciti di lieve entità, commessi dall’impresa appaltatrice, laddove è prevista la possibilità di regolarizzare eventuali difformità con il pagamento di una sanzione e il riporto in pristino di quanto contestato.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
Le agevolazioni fiscali connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica si applicano qualora il contribuente ponga in essere gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente e rispettando, nella realizzazione degli interventi, le prescrizioni delle discipline di settore, ad esempio, in materia di sicurezza sul lavoro o in ambito urbanistico.
In tale ottica il decreto ministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, richiamato dagli Onorevoli interroganti, all’articolo 4, prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di:
– mancato rispetto degli adempimenti ivi stabiliti (individuati anche dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646);
– esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate in base alla normativa urbanistica;
– violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione Regionale delle entrate territorialmente competente.
Analoghe previsioni sono contenute anche ai fini del cosiddetto Ecobonus, spettante per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, nell’articolo 4 del decreto 19 febbraio 2007 e nell’articolo 6 del decreto 6 agosto 2020.
Anche per tali interventi, è comunque necessaria l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri (cfr., da ultimo, Circolare n. 7/E del 2021).
Gli adempimenti previsti dai citati decreti ministeriali valgono anche ai fini del cosiddetto Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto con tale disposizione non è stata introdotta una nuova agevolazione, quanto piuttosto sono state rafforzate quelle preesistenti.
Va, tuttavia, rilevato che il citato articolo 119, in tema di violazioni che non comportano la decadenza dalle agevolazioni in argomento, al comma 5-bis dispone quanto segue: « Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione ».
Inoltre, il successivo comma 13-ter dell’articolo 119, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che: « Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 ».
Infine, nello stesso comma si prevede che per gli interventi oggetto della CILA la decadenza del beneficio fiscale operi esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni stesse.”