La verifica dell’offerta tecnica ex art. 86 del Codice dei contratti pubblici “attiene ai requisiti di partecipazione, a nulla rileva l’offerta. Ciò premesso, una modifica dell’offerta successiva alla aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto non è possibile. Il concorrente sarà quindi chiamato a firmare il contratto per come aggiudicato. In sede di esecuzione, eventuali modifiche saranno possibili solo nei limiti dell’art. 106 del Codice. In alternativa l’offerente dovrà rinunciare alla firma del contratto, con le conseguenze di legge: incameramento cauzione provvisoria e comunicazione ad ANAC. Ai fini dell’art. 32 del Codice in merito al c.d. stand still, rileva l’importo della procedura e non del singolo lotto”.
Lo ha precisato il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel parere n. 1020 del 9 gennaio 2021.
In relazione ad una procedura di gara relativa a servizi, suddivisa in due lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicatario di uno dei due lotti, in fase di verifica dei Criteri di selezione ex art. 86 del Codice dei Contratti, ha presentato idonea documentazione probatoria relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Alla stessa, il concorrente ha allegato una “Dichiarazione” di impossibilità di reperire quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica – nella fattispecie “veicoli a 3 porte” e “Veicoli euro 5/6”- per esigenze sopravvenute e ha indicato una valida alternativa “veicoli a due porte” e “veicoli euro 4”. Si segnala che le due opzioni relative alle caratteristiche tecniche dei veicoli per eseguire il servizio (“2 e 3 porte” e “euro 4 ed euro 5/6”) erano entrambe specifici elementi di valutazione dell’offerta. Inoltre, pur riclassificando la graduatoria di gara in termine di punteggi, l’aggiudicatario rimane collocato al primo posto. Ciò premesso, si domanda: 1) Se è conforme al Codice accettare i rilievi del concorrente e aggiudicare l’appalto dandone motivazione nella relativa Determina; 2) Se occorre escluderlo dalla gara e procedere allo scorrimento della graduatoria; Infine, considerato che la procedura in argomento ha un importo complessivo per i due lotti sopra la soglia europea (è stato pubblicato un bando), ma i singoli lotti sono inferiori alla stessa, si chiede: 3) se per la sottoscrizione dei rispettivi contratti, è necessario attendere il termine dilatorio ex art. 32 del Codice.
La risposta del Ministero
La verifica ex art. 86 del Codice attiene ai requisiti di partecipazione, a nulla rileva l’offerta. Ciò premesso, una modifica dell’offerta successiva alla aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto non è possibile. Il concorrente sarà quindi chiamato a firmare il contratto per come aggiudicato. In sede di esecuzione, eventuali modifiche saranno possibili solo nei limiti dell’art. 106 del Codice. In alternativa l’offerente dovrà rinunciare alla firma del contratto, con le conseguenze di legge: incameramento cauzione provvisoria e comunicazione ad ANAC. Ai fini dell’art. 32 del Codice in merito al c.d. stand still, rileva l’importo della procedura e non del singolo lotto.