Il testo finale della Legge di Bilancio 2022, approvata in via definitiva dalla Camera, originariamente suddiviso in 219 articoli, risulta composto da un unico articolo, frazionato in 1013 commi (atto Camera n. 3424). Il valore complessivo della Manovra aumenta di un paio di miliardi di euro, passando da 30 a 32.
Oltre all’“inglobamento” dei contenuti del decreto anti-frodi 157/2021 e del decreto 209/2021, tante le novità introdotte durante l’iter parlamentare. La rivista online dell’Agenzia delle entrate riepiloga, in pillole, gli interventi in materia fiscale presenti nell’articolo 1 della legge di bilancio 2022. Riportiamo, in particolare, le novità in materia di superbonus 110% e bonus edilizi.
Tante le modifiche alla disciplina della detrazione del 110% (articolo 119, Dl 34/2020) per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici (“interventi trainanti”) e, se eseguiti congiuntamente (“interventi trainati”), per l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici:
– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. La proroga vale anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri;
– per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
– per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
– la proroga del superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”
– il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
– per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto della Transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022
– per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del citato articolo 119 del “decreto Rilancio” spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.
CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA
Estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione. Per le altre agevolazioni edilizie, l’opportunità è estesa fino all’anno 2024, compreso il bonus per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, e la nuova detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche (comma 42); fanno eccezione il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario” (cioè, non trainato dal superbonus), che restano fuori dal meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus nonché l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi; ne sono esclusi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, tranne gli interventi relativi al bonus facciate. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.
Riconosciuta all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio (si tratta della norma già contenuta nell’articolo 2 del Dl 157/2021, ora abrogato).
CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Riproposti i contenuti dell’articolo 3 dell’abrogato Dl 157/2021 sui poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli su superbonus, sconto in fattura e cessione del credito nonché sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19.
ECOBONUS, BONUS RISTRUTTURAZIONI, SISMA BONUS, BONUS MOBILI
Prorogate al 31 dicembre 2024 le detrazioni:
– per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus” ordinario del 50 o 65% a seconda del tipo di lavoro ed “ecobonus parti comuni” del 70-75% ovvero dell’80-85% in caso di opere finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico)
– per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni” del 50% su una spesa massima di 98mila euro per unità immobiliare)
– per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (“sisma bonus” in tutte le sue diverse declinazioni, 50%, 70-80%, 75-85%, incluso quello spettante a chi acquista immobili nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici)
– per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto (“bonus mobili” del 50% su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro per il 2022 e a 5mila euro per gli anni 2023 e 2024).
BONUS VERDE
Prorogata fino al 2024 la detrazione del 36% delle spese sostenute, nel limite annuale di 5mila euro ad appartamento, per la “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per realizzare coperture a verde e giardini pensili. Spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, nel tetto di 5mila euro per unità abitativa.
BONUS FACCIATE
Estesa al 2022 la detrazione, ridotta però dal 90 al 60%, per le spese relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.
DECRETO ANTI-FRODI
Sancita l’abrogazione del Dl 157/2021, i cui contenuti (misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) sono stati trasfusi nei commi da 28 a 36 della legge di bilancio. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di quel decreto.
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Introdotta una nuova detrazione Irpef, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, relativa alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.