Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che delega il Governo a redigere il “Codice della ricostruzione” un decreto legislativo che definisca un quadro normativo uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle di protezione civile nei territori colpiti da eventi sismici, che tenga conto delle particolarità dei territori.
L’Italia – spiega la relazione illustrativa – è un Paese estremamente fragile, particolarmente soggetto a calamità naturali, come gli eventi sismici, alle quali hanno fatto seguito discipline disomogenee, adottate, spesso, con provvedimenti d’urgenza. Ne è derivato un quadro giuridico poco organico, frammentario, stratificato nel tempo, differenziato per territori e in continuo divenire dovuto al tentativo di inserire, di volta in volta, elementi di uniformità.
Quello che si vuole costruire, con il ddl all’esame, è un modello esportabile e che assicuri stabilità e sviluppo nei territori, evitando anche che, a causa dei lunghi tempi di ricostruzione, i territori oggetto di sismi subiscano un effetto ‘spopolamento’ che, ad esempio in alcuni territori del Centro Italia ha raggiunto, ormai, livelli preoccupanti.
In primo luogo, si prevede di introdurre nell’ordinamento lo ‘stato di ricostruzione’, distinto dallo ‘stato di emergenza’ disciplinato dal Codice della protezione civile, e lo ‘stato di ricostruzione di rilievo nazionale’.
Codice della ricostruzione, i criteri direttivi
Il disegno di legge indica i criteri direttivi secondo cui il ‘Codice della ricostruzione’ dovrà essere scritto.
Tra questi, c’è il principio per cui gli interventi di ricostruzione dovranno essere volti all’adeguamento o miglioramento sismico degli immobili e delle infrastrutture danneggiati, alla messa in sicurezza dei territori tramite interventi di mitigazione del rischio, e dovranno favorire la ripresa dal punto di vista economico, sociale e culturale dei territori colpiti.
Conseguentemente, i processi di ricostruzione dovranno riguardare non solo il patrimonio abitativo pubblico e privato, ma anche lo sviluppo e il rilancio del tessuto economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici
Le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi saranno affidate ad una apposita Struttura presso Palazzo Chigi, nella quale confluirà l’attuale Dipartimento ‘Casa Italia’. Resterà comunque valida la possibilità di nominare Commissari straordinari.
Per ciascuno stato di ricostruzione potrà essere istituita una Cabina di coordinamento per la ricostruzione volta non solo a definire i contenuti dei provvedimenti da adottare e ad assicurare l’applicazione unitaria di tali provvedimenti in ogni regione interessata dall’evento sismico, ma anche a verificare periodicamente l’avanzamento dei processi di ricostruzione.
La nuova normativa dovrà garantire l’effettiva ricostruzione del patrimonio edilizio privato disciplinando i processi di ricostruzione, distinguendo e graduando gli interventi sulla base del tipo di danno subito dall’immobile e la finalità dell’immobile, ai fini della concessione ed erogazione di benefici e contributi, nel limite delle risorse a ciò destinate.
Si prevede che, qualora il modello della ricostruzione privata dovesse risultare troppo complesso o impraticabile, si potrà ricorrere, tramite appalti unitari, alla ricostruzione pubblica dei nuclei urbani e dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, secondo le recenti regole per le demolizioni e ricostruzioni introdotte dal DL 76/2020.
Presso ogni Regione sarà istituito un ‘Ufficio speciale per la ricostruzione’ che supporterà i Comuni nella pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione e nell’istruttoria per la concessione di contributi e adempimenti per la ricostruzione privata, attuerà gli interventi di ricostruzione pubblica delle opere più rilevanti, esercitando la funzione di soggetti attuatori, e supporterà gli interventi volti alla ripresa economica nei territori interessati, assicurati dalla Regione o Provincia autonoma.
In relazione alla ricostruzione pubblica, si prevede che siano individuati gli interventi prioritari e siano definite le modalità di pianificazione degli interventi di ricostruzione delle opere, degli edifici e degli immobili dichiarati di interesse storico artistico, al fine di evitare di ritardare gli interventi di ricostruzione e di disperdere risorse economiche.
Considerata la vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente, per tutelare dai rischi economici connessi ai terremoti, il Governo potrà decidere di introdurre un sistema di indennizzabilità delle conseguenze dei terremoti, attraverso forme di assicurazione per gli immobili situati in zona sismica.