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Superbonus e bonus edilizi: nuovo meccanismo di cessione del credito. Cosa prevede e come funziona

Il 24 marzo scorso la Camera del deputati ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Sostegni-ter)  che prevede “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

L’approvazione è avvenuta con voto di fiducia al testo proposto dal Governo e approvato dal Senato per cui, ancora una volta, il Parlamento ha potuto incidere poco.

Superbonus 110% e bonus edilizi: le nuove disposizioni

Si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione ma sono già confermate le modifiche che vanno ad incidere sulla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% e degli altri bonus edilizi, con specifico riferimento:

  • al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito);
  • al divieto di frazionamento dei crediti fiscali;
  • alle sanzioni penali per chi commette frodi fiscali e per i tecnici che espongono informazioni false o omettono di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici o attestano falsamente la congruità delle spese sostenute;
  • alle caratteristiche dell’assicurazione professionale;
  • ai termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale;
  • al CCNL delle imprese che eseguono interventi che beneficiano di detrazioni fiscali.

Tali modifiche sono contenute nei seguenti articoli del Sostegni-ter:

  • art. 28 – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
  • art. 28-bis – Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche;
  • art. 28-ter – Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale;
  • art. 28-quater – Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le modifiche al meccanismo delle opzioni alternative
Entrando nel dettaglio, confermando le misure previste nel D.L. n. 13/2022, si interviene sul meccanismo delle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) consentendo:

  • in caso di opzione per lo sconto in fattura, la possibilità per i fornitori di cedere a chiunque il credito e successivamente prevedere ulteriori 2 cessioni ma solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
  • la cessione del credito a chiunque da parte del beneficiario della detrazione, con possibilità per chi lo acquista di cederlo ulteriori 2 volte ma solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Complessivamente, si avranno a disposizione:

  • una cessione a chiunque da parte del contribuente o dei fornitori di lavori e servizi;
  • ulteriori due cessioni ma solo a soggetti qualificati (banche, assicurazioni).

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tale disposizione si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 secondo modalità per le quali si dovrà attendere un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stessa.

Misure sanzionatorie
L’art. 28-bis inasprisce le misure sanzionatorie in caso di frodi fiscali, sia per chi ne ha beneficiato che per i tecnici che si occupano delle asseverazioni e attestazioni.

La nuova disposizione stabilisce la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni relative al rispetto dei requisiti minimi e di congruità delle spese sostenute, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Assicurazione professionale
Confermati i contenuti delle modifiche apportate all’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio relativo all’assicurazione professionale di cui si devono dotare i tecnici impegnati nelle attività di asseverazione e attestazione. La norma prevede 3 diverse tipologie di assicurazione:

  1. una “single project” che il professionista stipula per il singolo intervento;
  2. la normale RC professionale base a copertura delle attività del professionista purché la stessa abbia le seguenti caratteristiche:
    • non deve prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione;
    • deve avere un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
    • deve garantire, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti
  3. una polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
    Imprese, bonus e CCNL

L’art. 28-quater inserisce alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) il nuovo comma 43-bis che prevede nuovi obblighi per i alcuni lavori edili di importo superiore a 70.000 euro che vogliono accedere a determinate agevolazioni fiscali.

In particolare, per i seguenti interventi di importo superiore a 70.000 euro:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  • lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;

nel caso di fruizione delle agevolazioni fiscali previste per:

  • interventi di riqualificazione energetica e strutturale: superbonus 110% – art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020;
  • interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche: bonus 75% – art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020;
  • interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19: bonus 60% – art. 120 del Decreto Legge n. 34/2020;
  • recupero del patrimonio edilizio: bonus casa 50% – art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
  • efficienza energetica: ecobonus 50% – art. 14, comma 1, lettere a), b) e d) del D.L. n. 63/2013;
  • adozione di misure antisismiche: sismabonus ordinario – art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti: bonus facciate 90% (fino al 2021) o 60% (2022) – art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici – 16-bis, comma 1, lettera h) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – art. 16-ter del D.L. n. 63/2013;
  • acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione: bonus mobili 50% – art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013;
  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili: bonus verde 36% – art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

tali agevolazioni fiscali possono essere riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, i soggetti incaricati dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

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