L’elenco dei materiali e dei prodotti, allegato ai decreti con cui il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) rileva le variazioni di prezzo, è tassativo e non può essere ampliato per analogia.
Con una risposta fornita ad una stazione appaltante dal Servizio Supporto Giuridico, il Mims ha spiegato che si può ottenere la compensazione dell’aumento dei prezzi solo ed esclusivamente per i materiali e i prodotti presenti in elenco, ma non per quelli simili.
Una stazione appaltante si è rivolta al Mims spiegando che nel 2018, sulla base di un’offerta presentata nel 2017, ha stipulato un contratto di manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione con un’impresa.
L’impresa nel primo semestre 2021 ha installato due split per un importo pari a 3mila euro per ogni split e ha chiesto, ai sensi del DL 73/2021, la compensazione dei maggiori costi sostenuti.
Come riferimento per la richiesta, l’impresa ha utilizzato la variazione percentuale del prezzo del gruppo refrigeratore, indicata nella tabella allegata al DM 11 novembre 2021.
Il Servizio Supporto Giuridico ha spiegato che, qualora un materiale non sia compreso nell’elenco allegato al decreto che rileva le variazioni percentuali dei prezzi, per esso non si potrà procedere alle compensazioni previste dalla norma.
Tale elenco, continua il Mims, è da ritenersi tassativo e non estendibile in via analogica ad ulteriori prodotti merceologici.