mercoledì 4 Dicembre 2024
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Compensazioni caro materiali da costruzione nel 2° semestre del 2021: rettificati gli allegati

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il decreto del 24 maggio  scorso, pubblicato sulla GU n.124 del 28 maggio, ha rettificato l’allegato 1 e l’allegato 2 del decreto 4 aprile 2022 (“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”).

Per di consentire il corretto calcolo della compensazione di cui all’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del direttore dei lavori, nell’allegato 1 al decreto ministeriale 4 aprile 2022 il prezzo medio anno 2020 relativo al materiale «Tubazioni in cemento vibrato per fognature» e’ rettificato in euro «0,18» in luogo di euro 7,60.

Nell’allegato 2 al decreto ministeriale 4 aprile 2022 il prezzo medio relativo al materiale «Tubazioni in cemento vibrato per fognature» per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e’ rettificato: per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in euro «0,17» in luogo di euro 7,32; per l’anno 2007 in euro «0,19» in luogo di euro 8,38; per l’anno 2008 in euro «0,20» in luogo di euro 8,54; per l’anno 2009 in euro «0,20» in luogo di euro 8,81; per l’anno 2010 in euro «0,20» in luogo di euro 8,55; per ciascuno degli anni 2011 e 2012 in euro «0,20» in luogo di euro 8,63; per l’anno 2013 in euro «0,20» in luogo di euro 8,72; per l’anno 2014 in euro «0,21» in luogo di euro 8,87; per l’anno 2015 in euro «0,21» in luogo di euro 8,88; per l’anno 2016 in euro «0,21» in luogo di euro 8,83; per l’anno 2017 in euro «0,19» in luogo di euro 8,36; per l’anno 2018 in euro «0,18» in luogo di euro 7,79; per l’anno 2019 in euro «0,17» in luogo di euro 7,53.

Il termine di quindici giorni per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese, fissato dall’art. 1-septies, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni, resta stabilito con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 110 del 12 maggio 2022.

Il termine di quarantacinque giorni per la presentazione delle richieste di accesso al fondo di cui al comma 2 dell’art. 2 del decreto ministeriale 5 aprile 2022, da parte dei soggetti indicati all’art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni, resta stabilito con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 110 del 12 maggio 2022.

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