giovedì 26 Dicembre 2024
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Bonus edilizi e bonifico parlante: cosa fare in caso di errore

Una delle condizioni necessarie (ma non sufficienti) per accedere alle detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia è la modalità di pagamento delle spese. Su questo argomento è intervenuta parecchie volte l’Agenzia delle Entrate rispondendo a istanze di interpello o attraverso la sua rivista telematica FiscoOggi.

È stato più volte chiarito che il pagamento delle fatture relative ad interventi che accedono a bonus edilizi, debbano essere pagati mediante il cosiddetto bonifico parlante da cui risultino:

  • la causale del versamento, dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
  • il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
    Pagamento oneri di urbanizzazione, bollo, diritti, autorizzazioni, TOSAP…

Possono essere pagate con altre modalità, ed essere comunque ammesse alla detrazione, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori. Si tratta, generalmente, di versamenti da effettuare in favore di pubbliche amministrazioni con modalità obbligate. Lo stesso dicasi per la tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), per la quale è sufficiente il versamento mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo.

La necessità di effettuare bonifici parlanti e l’introduzione della ritenuta d’acconto (attualmente 8%) da applicare nei confronti del destinatario del pagamento, ha portato le Banche ad istituire nei loro portali di “Home Banking” delle sezioni dedicate per ogni singola detrazione fiscale.

La circolare n. 28/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito alcuni aspetti ed effetti della non completa o mancata compilazione del bonifico parlante.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l’errore pregiudica in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, allora non è consentito il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.

Qualora, invece, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Resta fermo che, in sede di controllo, l’Amministrazione finanziaria verifica se il comportamento risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta.

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