sabato 21 Dicembre 2024
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Superbonus 110% e unifamiliari, count-down per completare almeno il 30%

Ancora poco tempo per completare almeno il 30% dell’intervento complessivo sugli immobili unifamiliari e usufruire del Superbonus 110% fino alla fine dell’anno. Il termine per dimostrare il raggiungimento della soglia del 30% scade, infatti, il prossimo 30 settembre.

Non sono state infatti approvate le proposte di eliminare questo vincolo, che avevano riacceso le speranze di committenti e imprese messi in difficoltà dai ritardi registrati nei lavori.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è intervenuto sull’argomento, spiegando come dimostrare il raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo.

La normativa che regola il Superbonus per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo resta quindi invariata.

In generale, il Superbonus per questa tipologia di immobili è scaduto il 30 giugno 2022, ma chi dimostra di aver realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 può usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022.

Se un intervento è in corso, e non si riesce a rispettare la scadenza del 30 settembre, sono agevolabili con il Superbonus 110% solo le spese sostenute entro il 30 giugno 2022, mentre le spese successive possono ottenere altri bonus edilizi (ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate).

La Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), in un documento approvato il 5 settembre scorso, ha condiviso le proposte avanzate dalla Rete delle Professioni Tecniche sulle modalità con cui dimostrare il raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo.

Il CSLLPP ha affermato che, per la certificazione del raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022, il direttore dei lavori deve redigere un’apposita dichiarazione, basata su una idonea documentazione probatoria, come ad esempio il libretto delle misure, lo stato di avanzamento lavori, un rilievo fotografico dei lavori realizzati, la copia di bolle e fatture.

La dichiarazione del direttore lavori deve essere conservata ed esibita agli organi di controllo.

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie e l’invio della stessa via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.

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