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Appalti pubblici, arriva il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico

È operativo da oggi presso la Banca Dati Anac il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), che consentirà alle stazioni appaltanti di verificare online i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. L’uso del Fvoe sarà obbligatorio per partecipare alle gare di appalto 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2022, n. 249, Delibera ANAC del 27 luglio 2022, n. 464.

Il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento; inoltre verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati, che le stazioni appaltanti potranno utilizzare per le gare in corso. Con il FVOE il sistema Avcpass non sarà più attivo: la verifica dei requisiti non riguarderà solo la fase di aggiudicazione ma anche quella di esecuzione, sia per l’aggiudicatario che per eventuali subappaltatori.

All’interno del Fascicolo virtuale dell’operatore economico (Fvoe) sono presenti tutti i dati che vanno obbligatoriamente verificati per la partecipazione alle gare in modo da accertare che non vi siano motivi di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti)

In particolare vengono verificati:

  • assenza dei motivi di esclusione e possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;
  •  la dichiarazione del subappaltatore sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del codice;
  • il possesso dei requisiti di selezione e l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 in capo ai soggetti ausiliari;
  • la permanenza dei requisiti in fase di esecuzione del contratto.

Il FVOE permette sia alle stazioni appaltanti che agli operatori economici di effettuare diverse azioni.

  • stazioni appaltanti
    • acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
    • il riuso per 120 giorni dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova.
  • operatori economici
    • inserimento dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali;
    • riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi, stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato.

Nella delibera, ANAC fornisce alcune indicazioni sulle modalità di utilizzo del Fascicolo. In particolare, per l’utilizzo del FVOE, l’art. 4 della Delibera stabilisce che::

  • la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
  • l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato;
  • in caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico;
  • in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.

Inoltre le stazioni appaltanti sono tenute a indicare nei documenti di gara che:

  • a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale;
  • b)  tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.
  • c) nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

 

Requisiti generali: i documenti da inserire

I documenti e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la Banca Dati Anac e resi disponibili attraverso il Sistema includono:

  • Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
  • Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
  • Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
  • Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
  • Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
  • Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del FVOE.

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema includono:

  • documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti (fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate; dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).
  • documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità (le Attestazioni SOA; i Certificati Esecuzione Lavori (CEL);le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti);
  • documenti forniti dagli OE.

Qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione della Banca Dati da parte degli Enti certificatori, l’Autorità può provvedere comunque ad inoltrare una apposita richiesta di verifica. I suddetti Enti trasmettono i documenti richiesti dall’Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell’Autorità agli Enti certificatori conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all’articolo 81 del Codice.

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