Truffe sul Superbonus 110%: sono legittimi i sequestri preventivi dei crediti ceduti alle banche. Lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di cassazione nelle sentenze n. 40866, n. 40867 e n. 40869 depositate il 28 ottobre 2022.
La suprema Corte ha rigettato i ricorsi di Illimity Bank, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti.
Vediamo in dettaglio le tre sentenze.
SENTENZA N. 40866/2022. Con ordinanza del 7/2/2022, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l’istanza proposta ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. da Illimity Bank S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 18/1/2022, con riguardo al delitto di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, al falso e all’evasione fiscale, con relativi reati fine, in materia di cd. Superbonus edilizio 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 luglio 2020, n. 77.
Ha proposto ricorso per cassazione la Illimity Bank, quale terzo interessato, deducendo, con unico ed ampio motivo, l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale e di norme extra penali. La Cassazione ha rigettato il ricorso.
SENTENZA N. 40867/2022. Con ordinanza 1.03.2022, il tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza del gip del Tribunale di Napoli in data 18.01.2022 di sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., emesso nei confronti di alcuni soggetti, indagati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa, evasione fiscale e falso al fine di beneficiare indebitamente del c.d. Superbonus previsto dall’art. 121, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modd. in I. n. 77 del 2020, c.d. decreto rilancio, nonché dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata indebita compensazione, sequestro disposto nei confronti di Poste Italiane S.p.A.. Ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A., quale terzo interessato. La Cassazione ha rigettato il ricorso.
SENTENZA N. 40869/2022. La «Cassa Depositi e Prestiti Spa» (CDP) ricorre, quale terza interessata, per l’annullamento dell’ordinanza del 01/03/2022 (dep. Il 07/04/2022) del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 18/01/2022 del GIP del medesimo tribunale, adottato nell’ambito del procedimento iscritto a carico di varie persone per i reati di cui agli artt. 416, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. (capo 1), 81, cpv., 110, 481, 640, commi primo e secondo, n. 1), 61, nn. 7 e 11, cod. pen. (capo 2), 8, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, 61 n. 2, cod. pen. (capo 3) e 56, 110, cod. pen., 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 4), in esecuzione del quale sono stati sottoposti a sequestro i crediti di imposta di cui al d.l. n. 34 del 2000 acquistati da CDP dal Consorzio SGAI per complessivi euro 4.776.675,20. La Cassazione ha rigettato il ricorso.