lunedì 23 Dicembre 2024
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Ecobonus, la Cassazione: niente detrazione in caso di tardiva comunicazione all’Enea

La comunicazione tardiva all’Enea fa perdere il diritto all’Ecobonus: lo ha affermato, al termine di una serie di pronunce contrastanti, la Cassazione con l’ordinanza 34151/2022.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda un contribuente che ha installato pannelli solari sulla sua abitazione e ha richiesto l’Ecobonus 65%, ma ha trasmesso in ritardo la documentazione all’Enea.
L’Agenzia delle Entrate ha negato la detrazione e il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo ha respinto, e successivamente si è appellata alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che invece gli ha dato ragione.
La CTR della Toscana ha affermato che l’invio della comunicazione all’Enea non ha natura di controllo, ma ha una funzione ricognitiva. Il ritardo non provoca la decadenza dell’agevolazione fiscale, che dipende dalla spesa sostenuta.
L’Agenzia delle Entrate è quindi ricorsa in Cassazione, sostenendo che la comunicazione all’Enea è una delle condizioni necessarie per ottenere l’Ecobonus.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia spiegando che, in base al DM 19 febbraio 2007, contenente gli adempimenti per ottenere la detrazione, il contribuente deve assolvere ad una serie di obblighi, come acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, effettuare i pagamenti con bonifico, conservare la documentazione e inviare la comunicazione all’Enea nei tempi prestabiliti.
La normativa prevede che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (60 giorni per le spese sostenute a partire dal 2008), bisogna trasmettere online all’Enea le informazioni contenute nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e le schede informative degli interventi.
Il termine decorre dalla data del collaudo dei lavori. Eventuali rettifiche possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui la spesa può essere portata in detrazione.
Secondo la Cassazione, la normativa ha come obiettivo il controllo dei risultati raggiunti con gli interventi. In questo modo si può capire se una spesa può essere ammessa alle detrazioni, evitando le truffe.
La Corte ha quindi confermato il diniego dell’agevolazione.
Il tema dei termini entro cui inviare le comunicazioni all’Enea ha già creato dei dubbi, cui però l’Enea ha risposto in modo diverso.
In una faq, pubblicata nel 2019, l’Enea ha spiegato che, ai sensi della Legge 44/0212 sulla semplificazione in materia tributaria, se una comunicazione, obbligatoria per ottenere dei benefici fiscali, viene inviata in ritardo, il contribuente non perde il diritto alla detrazione a condizione che:
– il contribuente possieda i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
– la comunicazione sia inviata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e sia versata una sanzione.
Ad una analoga conclusione è giunta la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con la sentenza 3343/2019 ha affermato che la comunicazione, relativa ai lavori agevolati con l’Ecobonus, è un adempimento di natura formale, con carattere ordinatorio e non perentorio. Il ritardo può quindi provocare una sanzione, ma non la perdita dell’agevolazione.
Sul tema delle comunicazioni all’Enea bisogna poi segnalare l’approccio tenuto dall’Agenzia delle Entrate in materia di bonus ristrutturazioni.
Dal 2018 anche per ottenere il bonus ristrutturazioni è obbligatorio inviare la comunicazione all’Enea. Lo scopo è monitorare il risparmio energetico ottenuto con i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
L’Agenzia delle Entrate, che ha negato l’Ecobonus per la mancata comunicazione all’Enea, sul bonus ristrutturazioni è arrivata a conclusioni opposte.
Con la Risoluzione 46/E/2019, l’Agenzia ha affermato che la mancata comunicazione non fa venir meno il diritto al bonus dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento.
La conclusione è stata ribadita un anno dopo con la Circolare 19/E/2020 e, nel 2021, con una risposta fornita su Fisco Oggi.

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