Sono in vigore i nuovi Criteri ambientali minimi (CAM), introdotti dal DM 256 del 23 giugno scorso, che si applicano alle gare per l’affidamento della progettazione e dei lavori e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori.
L’obiettivo dei nuovi CAM edilizia è individuare la migliore soluzione progettuale per ridurre l’impatto ambientale delle opere durante tutto il loro ciclo di vita.
Rispetto al CAM del 2017 (DM 11 gennaio 2017), il nuovo decreto pone infatti l’attenzione sul ciclo di vita delle opere secondo il modello dell’economia circolare.
I CAM edilizia si applicano alle gare per l’affidamento della progettazione e dei lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
I CAM edilizia si applicano anche agli edifici tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e a quelli di valore storico-culturale e testimoniale, a meno che i CAM non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare.
In generale, se i CAM sono in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, deve motivare la non applicabilità del CAM e i riferimenti normativi.
I CAM edilizia mirano ad avere una progettazione attenta a tutto il ciclo di vita del prodotto o dell’edificio, secondo il concetto del Life Cicle Assestment (LCA).
Per raggiungere l’obiettivo della sostenibilità, non sono sufficienti accorgimenti progettuali e tecnologie che garantiscano l’efficientamento energetico, ma è necessario prendere in considerazioni diversi aspetti, come il citato ciclo di vita, la sfera ambientale, economica e sociale del prodotto o dell’edificio.
La riduzione dell’impatto ambientale degli edifici passa quindi attraverso un utilizzo efficiente e circolare delle risorse, con l’utilizzo di materiali riciclati, materiali in grado di immagazzinare il carbonio e la promozione di infrastrutture verdi.
I CAM edilizia sono articolati in tre parti, a seconda della tipologia di appalto:
– CAM per l’affidamento della progettazione;
– CAM per l’affidamento dei lavori;
– CAM per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori.
Ogni macrogruppo contiene i criteri specifici da applicare nell’appalto, come clausole contrattuali, selezione dei progettisti, specifiche tecniche del contesto in cui saranno realizzate le opere e dei materiali.
Per ogni macrogruppo sono poi indicati i criteri premianti, cioè non obbligatori, che danno diritto a punteggi aggiuntivi. Tra questi c’è la progettazione BIM: nei bandi di progettazione in cui si richiede il BIM, attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche relative agli aspetti progettuali, dei materiali e del cantiere.
Guardando la struttura dei CAM edilizia, si nota che tra i macrogruppi cui applicare i criteri ambientali minimi c’è l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere.
Si tratta dell’appalto integrato che, secondo lo spirito che ha orientato la stesura del Codice Appalti del 2016, attualmente vigente, dovrebbe essere vietato. L’appalto integrato è al momento utilizzato sulla base di norme che hanno introdotto deroghe temporanee, poi progressivamente prorogate.
Ad ogni modo, l’appalto integrato sarà presente nel nuovo Codice Appalti, che sarà a breve all’esame del Consiglio dei Ministri. I nuovi CAM, adottati a giugno e pubblicati ad agosto, si pongono quindi in questa scia di rinnovamento.
Per quanto riguarda la progettazione in BIM, bisogna poi sottolineare che sarà sempre meno un criterio premiante dal momento che diventerà progressivamente obbligatoria per un numero sempre maggiore di appalti.
La tempistica del BIM è definita dal DM 312/2021, in base al quale l’utilizzo del BIM è obbligatorio:
– per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
– per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;
– per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.