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Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale

Sulla Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2023 è stato pubblicato il Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 recante “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”.

Il testo suddiviso nei due Capi I e II rubricati, rispettivamente, “Disposizioni relative al settore siderurgico” e “Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale” è costituito dai seguenti 10 articoli:

  • Capo I, Art. 1 – Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale
  • Capo I, Art. 2 – Amministrazione straordinaria delle società partecipate
  • Capo I, Art. 3 – Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi
  • Capo I, Art. 4 – Compensi degli amministratori giudiziari
  • Capo II, Art. 5 – Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • Capo II, Art. 6 – Disposizioni in materia di sequestro
  • Capo II, Art. 7 – Disposizioni in materia di responsabilità penale
  • Capo II, Art. 8 – Disposizione transitoria              
  • Capo II, Art. 9 – Clausola di invarianza finanziaria
  • Capo II, Art. 10 – Entrata in vigore

Salvaguardia di determinati contesti industriali

Ricordiamo che il Decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 14 del 28 dicembre 2022 e che il provvedimento è finalizzato a salvaguardare determinati contesti industriali che, a causa tra l’altro del caro-energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità.

Impianto siderurgico di Taranto

In questa prospettiva, con il testo si provvede al rafforzamento patrimoniale della gestione dell’impianto siderurgico di Taranto, autorizzando l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (Invitalia) ad apportare fino a 1 miliardo di euro per garantirne l’operatività.

Interventi nel caso di imprese di interesse strategico nazionale

Con il provvedimento sono forniti allo Stato strumenti rapidi per intervenire laddove la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse ritenersi non adeguata. A tal fine, l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria può avvenire, con riferimento alle società partecipate dallo Stato non quotate in borsa, su istanza del socio pubblico detentore di una minoranza qualificata di quote azionarie, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

I compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi vengono parametrati ai risultati da essi conseguiti nell’amministrazione e viene fissato un limite complessivo per il compenso degli amministratori giudiziali.

Disposizioni in materia penale

Il decreto contiene disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, per bilanciare ragionevolmente l’interesse all’approvvigionamento di beni e servizi essenziali per il sistema economico nazionale e la tutela della coesione sociale, con speciale riferimento al diritto al lavoro e alla tutela dell’occupazione, e l’interesse alla tutela, in particolare, del diritto alla salute e alla salubrità ambientale.

Sanzioni interdittive

Qualora sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che possa determinare l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente tramite un commissario. Non possono essere applicate sanzioni interdittive quando l’ente abbia adottato modelli organizzativi coerenti con quelli delineati nei provvedimenti relativi alla procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia degli altri beni giuridici protetti dall’ordinamento.

Garanzia di utilizzo dei beni sequestrati

Il giudice deve di regola consentire l’utilizzo dei beni sequestrati, dettando le prescrizioni necessarie al fine di garantire un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente.

Non punibilità

Infine, è prevista la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

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