A seguito dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo sul nuovo Codice Appalti, attuativo della legge delega (articolo 1 legge 21 giugno 2022, n. 78), l’ANCI ha pubblicato una prima nota esplicativa con le principali novità introdotte, tenendo conto anche del periodo transitorio (che terminerà dal 1° gennaio 2024).
Le novità
L’entrata in vigore del nuovo Codice è disposta a partire dal 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. È previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che prevede l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs n. 50/2016 e dei decreti semplificazioni (D.L. n.76/2020) e semplificazioni bis (D.L. n. 77/2021).
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha raccolto per tematica le principali novità di maggiore interesse per gli enti locali.
Il Responsabile Unico di Progetto
Il RUP diventa il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente.
Il Subappalto
Nel recepire quanto rilevato dalla Corte di Giustizia e dalla Commissione UE, sono consentiti il subappalto senza limiti percentuali e il c.d. subappalto a cascata, permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, proprio in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche.
Le norme sul conflitto di interesse
Come disposto nel nuovo codice, le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni.
Le previsioni per le opere di interesse locale o statale
Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del CSLP o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per la VIA.
I livelli di progettazione nel nuovo Codice dei Contratti
Una delle norme più discusse tra i professionisti è quella che ha semplificato i livelli di progettazione, che diventano due:
- progetto di fattibilità tecnico-economica;
- progetto esecutivo.
Le nuove disposizioni sull’appalto integrato
Si prevede la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
Questa facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. Inoltre la norma è efficace dal 1° luglio 2023 e dunque in continuità con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato già disposta dal dl 77/2021.
Le nuove disposizioni sull’affidamento diretto
L’ANCI chiarisce che per servizi e forniture, ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, la soglia limite è quella di importo inferiore a 140mila euro; negoziata senza bando possibile per importi da 140mila euro fino a 215mila (750mila per appalti di servizi sociali e assimilati), previa consultazione di almeno 5 operatori economici.
Per i lavori, invece, la soglia per affidamenti diretti è fissata ad importi inferiori a 150mila euro. È prevista la procedura negoziata, senza bando, per lavori da 150mila fino a 1 milione di euro e da 1 milione di euro fino a 5,382 milioni di euro, con numero di operatori da invitare, rispettivamente da 5 a 10. Inoltre, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino 5,382 milioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione.
La revisione prezzi nel nuovo Codice
Nelle procedure di affidamento vi è l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano per variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
Si utilizzano indici elaborati dall’ISTAT pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’Istituto.
Il MIT può prevedere ulteriori indici da utilizzare, previo decreto, in accordo con ISTAT. Sul punto, si specifica che i prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. Tali prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero secondo le specifiche casistiche indicate nell’allegato I.14 del nuovo codice.
Le norme sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza
Prevista la qualificazione per procedure di importo superiore alle soglie per l’affidamento diretto di forniture e servizi e per importi superiori a 500.000 euro per l’affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
In sede di prima applicazione, evidenzia ANCI, le stazioni appaltanti delle Unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle Province e delle Città metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia e delle Regioni sono iscritte nell’elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate con riserva.
Queste stazioni appaltanti devono presentare domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023, così da prestare ausilio in favore di altre SA non qualificate. Le stesse, a decorrere dal 1°gennaio 2024 dovranno presentare domanda per l’iscrizione a regime nei medesimi elenchi. L’iscrizione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.
È previsto l’utilizzo di piattaforme digitali come elemento premiante fino al 31 dicembre 2023, mentre diventa requisito fisso la disponibilità di piattaforme digitali di approvvigionamento dal 1° gennaio 2024.
La procedura di affidamento per le stazioni appaltanti non qualificate
Le stazioni appaltanti non qualificate consultano, su una apposita sezione del sito istituzionale dell’ANAC, l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate.
Queste le ipotesi:
Qualora la SA/CC qualificata non risponda entro 10 gg dalla richiesta effettuata dalla SA non qualificata, tale richiesta si intende accolta;
n caso di esito negativo, la SA non qualificata si rivolge ad ANAC che, entro 15 giorni dalla richiesta, assegna d’ufficio la procedura ad una SA qualificata.
Le norme ancora in vigore fino al 31 dicembre 2023
Continuano ad essere in vigore e ad applicarsi:
- le seguenti specifiche norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- Articolo 70 – Avvisi di preinformazione
- articolo 72 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
- Articolo 73 – Pubblicazione a livello nazionale –
- Articolo 127, comma 2 – Pubblicità e avviso periodico indicativo
- Articolo 129, comma 4 – Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell’articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”. Continuano a trovare attuazione le norme in materia di pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzata in collaborazione con le regioni e province autonome di cui all’Allegato B del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi degli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
- Sempre fino al 31 dicembre 2023, solo per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) accesso alla documentazione di gara;
d) presentazione del documento di gara unico europeo;
e) presentazione delle offerte;
f) apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie continuano ad applicarsi, i seguenti articoli del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:- Articolo 21, comma 7- Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
- Articolo 29 – Principi in materia di trasparenza
- Articolo 40 – Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
- Articolo 41 comma 2-bis – Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza –
- Articolo 44 – Digitalizzazione delle procedure
- Articolo 52 – Regole applicabili alle comunicazioni
- Articolo 53 – Accesso agli atti e riservatezza
- Articolo 58 – Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione –
- Articolo 74 – Disponibilità elettronica dei documenti di gara
- Articolo 81 – Documentazione di gara
- Articolo 85 – Documento di gara unico europeo
- Articolo 105, comma 7 – Subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell’affidatario)
- Articolo 111, comma 2-bis – Controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC)
- Articolo 213, commi 8, 9 e 10 – Autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell’ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici)
- Articolo 214, comma 6 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).
Le norme in vigore dal 1° gennaio 2024
Dal 1° gennaio 2024, anche per le attività precedentemente elencate, acquistano invece efficacia le disposizioni dei seguenti articoli del Nuovo Codice Appalti:
- Articolo 19 – Principi e diritti digitali
- Articolo 20 – Principi in materia di trasparenza
- Articolo 21 – Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- Articolo 22 – Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).
- Articolo 23 – Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- Articolo 24 – Fascicolo virtuale dell’operatore economico
- Articolo 25 – Piattaforme di approvvigionamento digitale
- Articolo 26 – Regole tecniche
- Articolo 27 – Pubblicità legale degli atti
- Articolo 28 – Trasparenza dei contratti pubblici
- Articolo 29 – Regole applicabili alle comunicazioni
- Articolo 30 – Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- Articolo 31 – Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
- Articolo 35 – Accesso agli atti e riservatezza
- Articolo 36 – Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
- Articolo 37, comma 4 – Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
- Articolo 81 – Avvisi di preinformazione
- Articolo 83 – Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
- Articolo 84 – Pubblicazione a livello europeo
- Articolo 85 – Pubblicazione a livello nazionale
- Articolo 99 – Verifica del possesso dei requisiti
- Articolo 106, comma 3, ultimo periodo, – Garanzie per la partecipazione alla procedura
- Articolo 115, comma 5 – Controllo tecnico contabile e amministrativo
- Articolo 119, comma 5 – Subappalto “a cascata”
- Articolo 224, comma 6 – Disposizioni ulteriori Per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto, anche successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 202, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.
Progetto di fattibilità tecnico economica: disposizioni transitorie
ANCI segnala che nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima del 1° luglio 2023, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del d.Lgs. n. 50/2016 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi).
Specifiche procedure, inoltre, attengono gli interventi infrastrutturali e strategici, le procedure di impatto ambientale grandi opere e le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità sui progetti già approvati dal CIPESS. Sono previste anche norme transitorie per la partecipazione alle gare per appalti di servizi, forniture e lavori dei consorzi stabili.
Regolamenti e linee guida ANAC
Infine, a decorrere dal 1° luglio 2023, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC, laddove non diversamente previsto nel nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni dello stesso e dei suoi allegati.