sabato 21 Dicembre 2024
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Superbonus 110%, online il dossier della Camera dei deputati aggiornato al Decreto Cessioni

Il Servizio studi della Camera dei Deputati ha aggiornato il Dossier relativo al Superbonus 110%, in linea con le disposizioni previste dal D.L. n. 11/2023 (c.c. “Decreto Cessioni” o “Decreto Blocca Cessioni”). Il documento racchiude tutte le informazioni sull’utilizzo delle agevolazioni previste dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ed è così suddiviso:
– Gli interventi agevolabili
– I soggetti beneficiari
– Le condizioni per il riconoscimento del superbonus ed il quadro sanzionatorio per i professionisti
– I limiti di spesa ammessi alla detrazione e la decadenza dal beneficio fiscale
– Cessione del credito e responsabilità dei cessionari

I dati ENEA aggiornati al 31 marzo 2023
l Dossier riporta i dati del Rapporto ENEA sul superbonus 110%, per cui al 31 marzo 2023, erano in corso 403.809 interventi edilizi incentivati, per circa 72,7 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per 80 miliardi di euro.

Si tratta di:

  • 59.223 lavori condominiali avviati (71,6% già ultimati), che rappresentano il 48,7% del totale degli investimenti;
  • 231.440 lavori negli edifici unifamiliari (86,6% già realizzati, per il 36,3% del totale investimenti);
  • 113.140 lavori nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti (89,7% realizzati, il 15% degli investimenti).

La regione con più lavori avviati è la Lombardia (63.983 edifici per un totale di oltre 12,9 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (51.067 interventi e 7,2 miliardi di euro d’investimenti) e dalla Emilia-Romagna (35.053 interventi già avviati e 6,5 miliardi di euro di investimenti).

Anche il PNRR, Componente 3, della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus, con interventi di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, per i quali sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell’UE.

Gli interventi di questa componente hanno appunto come obiettivo l’incremento del livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come l’Italia che dispone di un parco edifici con oltre il 60% dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati.

Vediamo nel dettaglio le recenti modifiche apportate alla disciplina del Superbonus e al meccanismo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette (cessione del credito e sconto in fattura) previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio.

Imprese qualificate per interventi Superbonus oltre i 516mila euro
Nel Dossier si ricorda che l’articolo 2-ter del decreto legge n.11 del 2023, con norme di interpretazione autentica, ha stabilito che l’art. 10-bis si interpreta nel senso che, per i contratti di appalto e di subappalto stipulati in data compresa tra il 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022) e il 31 dicembre 2022, la condizione di essere in possesso della occorrente qualificazione (di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10-bis), oppure di documentare al committente ovvero all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto (di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10-bis), è sufficiente che risultino soddisfatte entro la data dell’1 gennaio 2023.

Si dispone inoltre che la soglia di 516.000 euro debba essere calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto. Infine si chiarisce che l’articolo 10-bis, in quanto riferito alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, deve interpretarsi nel senso della sua non applicazione (né dei relativi requisiti) con riguardo agli incentivi che agevolano le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari, anziché le spese sostenute per l’effettuazione degli interventi.

Cessione del credito e responsabilità dei cessionari
Nel Dossier si evidenzia la modifica subita dalla disciplina della cessione del credito (art. 121 del Decreto Rilancio) con le disposizioni dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023. La norma ha sancito il divieto, a decorrere dal 17 febbraio 2023, dell’esercizio di tale facoltà, prevedendo solo alcune deroghe.

Il divieto non si applica infatti alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA;
  • per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo
  • nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3 per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 119 e dell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati.
  • per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche;
  • per gli interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato;
  • per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche con detrazione al 75%.

Inoltre è fatto espresso divieto, sempre a partire dal 17 febbraio 2023, alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.

Il nuovo comma 1-sexies all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dal decreto legge n.11 del 2023, consente inoltre alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all’apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d’imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.

Tale sottoscrizione è autorizzata:

  • nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzati in compensazione;
  • a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

Rateizzazione dei crediti Superbonus in 10 anni

Con le modifiche introdotte dall’articolo 2 del D.L. n. 1172023 viene riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al Superbonus, al Bonus barriere architettoniche 75% e Sismabonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Inoltre viene riconosciuta al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, la possibilità di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Con l’art. 2-quater del decreto legge n. 11/ 2023 si chiarisce che l’istituto cosiddetto della “compensazione orizzontale”, ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, si applica anche ai crediti ceduti a norma dell’articolo 121.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 2 milioni di euro dal comma 72 della legge di bilancio 2022), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
    di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Circoscritta la responsabilità solidale del fornitore

  • I commi da 6-bis a 6-quater dell’articolo 121, introdotti dal decreto legge n.11 del 2023, viene circoscritto il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite:
  • Il comma 6-bis stabilisce che, ferma l’ipotesi di dolo e fermo altresì il divieto di acquisto dei crediti (articolo 122-bis, comma 4 del D.L. n. 34/2020) da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, ove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette o l’astensione dal compimento delle operazioni (di cui agli articoli 35 e 42 del DPR n. 231 del 2007), il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è, in ogni caso, escluso con riguardo ai cessionari, in presenza delle seguenti due condizioni (che devono ricorrere congiuntamente):
        • a) che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta;
        • b) che siano in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura;
  • il comma 6-ter estende l’esclusione di responsabilità ai cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da una società quotata (ovvero da banche o società appartenenti a un gruppo), facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione;
  • il comma 6-quater chiarisce che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Inoltre l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

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