Nuove regole per i bonus edilizia a partire dal 1° luglio 2023: al di sopra dei 516mila euro, solo le imprese con certificazione SOA potranno accedere agli incentivi.
Con la circolare n. 10 del 20 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’articolo 10-bis del Dl n. 21/2022, che prevede l’affidamento di lavori edilizi di importo superiore a 516mila euro solo a imprese con certificazione SOA (quanto meno quella relativa a OG1– edilizia civile e industriale) rilasciata da una Società organismo di attestazione ufficiale.
Tale requisito è necessario per ottenere gli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020 e impatta soprattutto sui progetti importanti, come ad esempio quelli legati al Superbonus e al Sismabonus.
Le imprese devono rispettare due fasi per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per lavori su edifici condominiali e immobili fino a quattro unità possedute da un unico proprietario.
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, le imprese devono possedere già la certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, oppure documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione.
A partire dal 1° luglio 2023, solo le imprese con certificazione SOA potranno accedere ai bonus.
In pratica, anche nel settore privato dal 1° luglio 2023 le imprese dovranno dimostrare di aver avviato le pratiche per ottenere l’attestazione.
L’obbligo riguarderà tutte le imprese appaltatrici e quelle coordinate da un general contractor.
Per i lavori eseguiti dopo il 31 dicembre 2022 l’attestazione è sempre necessaria.
Per i lavori in corso al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, è possibile fruire degli incentivi fiscali senza possesso della certificazione SOA. Tale possibilità è estesa anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023.
Per determinare se un lavoro ha un importo superiore a 516mila euro, occorre considerare l’importo al netto dell’IVA. Il limite di 516mila euro deve essere calcolato singolarmente per ciascun contratto di appalto e subappalto.
Le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, del Dl n. 34 del 2020 (bonus diversi dal Superbonus). Tuttavia, non si applicano alla detrazione per l’acquisto di unità immobiliari o case antisismiche.
Se un lavoro viene affidato in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, se il valore dell’opera complessiva supera i 516mila euro, e dalle imprese subappaltatrici solo se eseguono lavori di importo superiore a tale soglia.