Dal 1° luglio scorso per ottenere il superbonus e gli altri bonus edilizi su lavori oltre i 516mila euro, i committenti devono affidare gli interventi soltanto ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, sono in possesso della certificazione SOA.
L’obbligo di certificazione SOA riguarda sia la fruizione della detrazione Irpef sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
L’obbligo di certificazione SOA si applica alle imprese che lavorano nei cantieri agevolati con il superbonus, l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il sismabonus e le agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
L’obbligo di certificazione SOA non si applica alla detrazione delle spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari in edifici ristrutturati da imprese (bonus del 50% sul 25% del prezzo di vendita) né al sismabonus acquisto.
Per individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo di certificazione SOA, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva.
Il limite di 516mila euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.
L’obbligo di qualificazione Soa per i lavori privati, di importo superiore a 516mila euro, incentivati con i bonus edilizi è stato introdotto dal Decreto Taglia bollette (DL 21/2022 convertito nella Legge 51/2022) per arginare il fenomeno delle imprese improvvisate e per cogliere le opportunità delle detrazioni fiscali.
Bonus edilizi, certificazione Soa per i lavori oltre 516mila euro
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