domenica 22 Dicembre 2024
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Superbonus in 10 anni per cessione e detrazione: come funziona, differenze

Il cosiddetto “Decreto Cessioni” (DL n. 11 del 16 febbraio 2023) ha introdotto la possibilità di usufruire del Superbonus mediante la rateizzazione lunga in 10 anni a favore dei soggetti che hanno sostenuto spese agevolabili nel corso del 2022.
Si tratta di una misura che mira ad agevolare l’utilizzo dei crediti in seguito allo stop alle cessioni. In questo caso viene concesso di detrarre l’importo spettante in 10 quote invece che 4 come prevede la normativa.
Sempre il decreto cessioni ha previsto un’ulteriore disposizione – anche in questo caso finalizzata a permettere ai contribuenti di utilizzare i crediti incagliati derivanti da bonus edilizi – che concede la possibilità di rateizzare in 10 anni le quote residue dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione o sconto in fattura, in relazione alle Comunicazioni trasmesse alle Entrate entro il 31 marzo 2023.
Il sistema della rateizzazione lunga concesso a favore dei possessori di crediti d’imposta derivanti dalle opzioni alternative può essere esercitato in relazione ai crediti derivanti da interventi Superbonus, Sismabonus e il Bonus Barriere Architettoniche al 75%.
La possibilità di estendere a 10 anni la detrazione d’imposta, invece, riguarda esclusivamente il Superbonus per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Si tratta dunque di due disposizioni previste entrambe dal decreto cessioni, che però sono nettamente differenti e non vanno conuse tra loro.
La rateizzazione in 10 anni concessa per i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni alternative esercitate in relazione a Superbonus, Sismabonus o Bonus barriere architettoniche, è riferita dunque ai soggetti che sono in possesso di crediti d’imposta derivanti dal meccanismo della cessione o dello sconto in fattura.
Si tratta tuttavia di una misura prevista solo per coloro che hanno provveduto, entro il 31 marzo 2023, a presentare la Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative legata a quel credito.
In particolare, si può optare per la rateizzazione in 10 anni per la quota residua (e quindi non utilizzata) delle rate dei crediti d’imposta relative agli anni:
2022 e seguenti, solo in riferimento al Superbonus, per i crediti derivanti dalle Comunicazioni per le opzioni alternative inviate fino al 31 ottobre 2022;
2023 e seguenti, per i crediti che derivano dalle Comunicazioni inviate:
Per il Superbonus, dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023;
Per il Sismabonus e per il Bonus Barriere Architettoniche, dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
Per usufruire della rateizzazione lunga in riferimento alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate entro il 31 marzo 2023 è necessario che il fornitore o il cessionario (anche tramite intermediari) trasmettano all’Agenzia delle Entrate un’apposita Comunicazione prima dell’effettivo esercizio, in cui sono specificati i seguenti dati:
Tipologia di credito;
Rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni;
Relativo importo.
Si tratta di una scelta irrevocabile, e pertanto non sarà più possibile cambiare idea in seguito all’avvenuto invio della Comunicazione.
Una volta che si aderisce alla rateizzazione lunga, le nuove rate che risultano dalla ripartizione potranno essere utilizzate esclusivamente in compensazione con l’F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Non sarà più possibile infatti cedere il credito a terzi, né ripartire ulteriormente le rate. Ricordiamo tra l’altro che, nel caso in cui una o più quote di detrazione non dovessero essere sfruttate nell’anno di riferimento, non sarà più possibile beneficiarne negli anni successivi né richiedere la somma spettante a rimborso.
Per quanto riguarda invece l’altro metodo di rateizzazione lunga concesso in riferimento solo al Superbonus, la disposizione è stata introdotta in particolare dall’art. 2, comma 3-sexies, del decreto cessioni.
Viene concesso in questo caso, solo per le spese sostenute nel corso del 2022, di usufruire del Superbonus mediante detrazione diretta in dichiarazione dei redditi in 10 quote per 10 anni.
Si tratta anche questa di un’opzione irrevocabile, di cui tra l’altro si è parlato di recente in un quesito pubblicato sul portale FiscoOggi. Qui un contribuente chiede in particolare se sia vero che, per le spese sostenute nel 2022, esista la possibilità di estendere la detrazione in 10 quote per 10 anni, invece che in 4 quote per 4 anni.
La risposta delle Entrate è chiaramente positiva, viste appunto le novità disposte dal comma 3-sexies citato, che ha previsto l’aggiunta del comma 8-quinquies all’art. 119 del Decreto Rilancio.
Il nuovo comma 8-quinquies stabilisce quanto segue:
“Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.”
Come possiamo leggere, per poter fruire della detrazione in 10 anni invece che 4, prevista per le spese Superbonus, non è necessario che il contribuente titolare del beneficio provveda all’invio di alcuna Comunicazione (obbligatoria invece per accedere alla rateizzazione in 10 anni dei crediti incagliati).
La prima rata in particolare dovrà essere inserita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da trasmettere nel 2024, nonostante si tratti di spese conseguite nel corso del 2022.
A questo proposito viene specificato ulteriormente che, per poter esercitare tale opzione è fondamentale che la prima rata di detrazione non venga inserita nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022, da presentare nel 2023.
La rateizzazione lunga in 10 anni infatti in questo caso è ammessa solo a partire dal periodo d’imposta 2023, mentre se la prima quota dovesse essere stata inserita nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022, la detrazione sarà ripartita in 4 anni.

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