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Superbonus e bonus edilizi: nuovo obbligo dal 1° dicembre 2023

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 è arrivato il ventiseiesimo provvedimento normativo che interviene a vario titolo per ridisegnare le disposizioni di cui agli articoli 119 (superbonus) e 121 (opzioni alternative) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), conferma di una disciplina quanto mai precaria della materia.
La provvisorietà è dovuta dallo strumento normativo utilizzato dal legislatore (ancora una volta un Decreto Legge) sul quale si dovrà attendere il 9 ottobre 2023 prima che il Parlamento lo converta definitivamente in legge. Nelle more le disposizioni contenute agli articoli 24 e 25 del nuovo Decreto Legge n. 104/2023 sono immediatamente in vigore e prevedono: la proroga della scadenza del superbonus per le unifamiliari che al 30 settembre 2022 avevano tagliato il traguardo del 30% dell’intervento complessivo; una nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel caso di mancato utilizzo del credito a seguito delle opzioni alternative di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b) (sconto in fattura e cessione del credito), del Decreto Rilancio.
Con l’art. 24 del Decreto Legge n. 104/2023 il legislatore, prendendo atto delle difficoltà operative dell’ultimo anno e mezzo ma senza avere minimamente idea dei “tempi dell’edilizia” ha deciso di modificare l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Rilancio dando più tempo per portare in detrazione le spese di superbonus.
La nuova versione modificata prevede:
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
Non si tratta, dunque, di una riapertura per il bonus 110% ma solo di una proroga dei termini per chi è già dentro la detrazione fiscale potenziata. Una proroga che (almeno in teoria) dovrebbe consentire di completare quei cantieri sospesi a causa del blocco della cessione dei crediti edilizi. Ed è una proroga che, infatti, va di pari passo con la notizia della riapertura dei canali di acquisto di Poste Italiane che a partire da ottobre (ovvero dopo la conversione del D.L. n. 104/2023) ricomincerà ad acquistare i crediti ma solo per i privati (no imprese) e per un taglio massimo di 50.000 euro.
È chiaro che (come detto) la notizia risulta essere meno di un mero palliativo considerato che:
riaprendo i canali di acquisto a ottobre, considerate le tempistiche, bene che vada i contribuenti potrebbero riavere liquidità solo a metà/fine novembre e, quindi, avrebbero meno di un mese e mezzo per continuare i lavori e portare in detrazione le spese (troppo poco! sarebbe stato meglio prevedere una proroga almeno fino al 31 giugno 2024);
il taglio di cessione massimo di 50.000 euro non garantirà l’interventi medio di superbonus registrato per le unifamiliari che (dato Enea aggiornato a giugno 2023) è pari a 117.366,29 euro per le unifamiliari, 98.471,05 euro per le unità immobiliari autonome e funzionalmente indipendenti e 628.069,45 euro per i condomini.
Ciò che sta facendo più discutere è, però, la nuova comunicazione prevista all’art. 25 del nuovo provvedimento d’urgenza emanato dal Governo. Una comunicazione che diventerà obbligatoria a partire dall’1 dicembre 2023 e sulla quale dovremo attendere un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Entrando nel dettaglio, nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni alternative, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Stiamo parlando, dunque, di una comunicazione che riguarderà principalmente i professionisti e le imprese che hanno fatto sconto in fattura e, non trovando nessuno che acquisti il credito, non possono neanche utilizzare il credito per mancanza della capienza fiscale necessaria.
Tale obbligo si applica a partire dall’1 dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima dell’1 dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024. La mancata comunicazione entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

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