Le scadenze fiscali sono momenti estremamente critici e delicati per le imprese (e più in generale per i contribuenti italiani).
Ancor di più quando si parla di bonus energetici che, com’è noto, in questi mesi sono stati interessati da continui rimaneggiamenti e revisioni della normativa.
Soffermiamoci sui bonus energetici relativi al terzo e quarto trimestre del 2022. Il mancato rispetto delle scadenze può avere gravi ripercussioni, sia fiscali che amministrative.
In questo articolo, forniremo un’analisi dettagliata delle scadenze imminenti per i crediti d’imposta energia e gas, con un focus particolare sulle date del 20 e del 30 settembre 2022.
Una delle opzioni a disposizione delle imprese è la cessione del credito d’imposta maturato per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022. Questa procedura, alternativa all’utilizzo diretto del bonus, è vincolata a specifiche condizioni:
- Cessione Integrale: La cessione deve avvenire “per intero”, senza possibilità di successive cessioni, salvo in casi eccezionali a favore di “soggetti qualificati”.
- Visto di Conformità: Per le imprese beneficiarie, è richiesta la validazione dei dati attraverso il visto di conformità,
Il bonus ceduto deve essere utilizzato seguendo le stesse modalità previste per il cedente, ossia in compensazione tramite F24.
La comunicazione della cessione del credito deve essere eseguita attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo processo è standardizzato e regolato dal provvedimento del 27 giugno 2023. Nel caso non sia richiesto un visto di conformità, l’onere della comunicazione spetta al beneficiario del credito.
La “remissione in bonis” è invece un meccanismo che offre ai contribuenti in buona fede una seconda opportunità per accedere ai benefici fiscali. Tale procedura è applicabile per i crediti d’imposta energetica relativi al 3° e 4° trimestre del 2022.
Esistono alcune condizioni:
- Assenza di procedure di accertamento in corso.
- Possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
- Invio della comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023.
- Versamento di una sanzione minima di 250 euro tramite modello F24.
Ecco quindi il riepilogo delle scadenze:
20 settembre 2023: termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta maturati nelle spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022.
30 settembre 2023: ultima data per la “remissione in bonis”. È necessario eseguire questa procedura prima di utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite F24.
Conclusioni
Con due scadenze cruciali che cadono a settembre, la comprensione dettagliata dei bonus energetici per il 3° e 4° trimestre 2022 è non solo opportuna, ma essenziale. Sia che si opti per la cessione del credito, sia che si necessiti della “remissione in bonis”, è fondamentale agire ora per garantire una gestione ottimale dei vantaggi fiscali.