venerdì 22 Novembre 2024
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Dalla Commissione UE nuovo regolamento End of waste, più esteso e permissivo

Con l’invio del testo all’Unione europea, il 15 marzo prossimo il nuovo regolamento “End of waste” potrà essere adottato con il riutilizzo dei materiali di recupero differenziato in base alla destinazione. La bozza è già a Bruxelles: il riutilizzo degli inerti diventa più esteso e permissivo.
Lo schema di Dm notificato alla Commissione completa la procedura informativa cui sono sottoposte le regolamentazioni tecniche (il termine del periodo di fermo è previsto per il 15 marzo 2024). Terminato il periodo di “sosta”, che può essere prolungato nel caso vi siano osservazioni da parte degli altri Stati membri, il provvedimento può essere pubblicato in “Gazzetta ufficiale”. I produttori dovranno aggiornare le comunicazioni o le autorizzazioni concesse entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo testo.
Un regolamento di end of waste che, per definizione, consiste nel facilitare il raggiungimento del traguardo della cessazione dello stato di rifiuto per determinati materiali che, dunque, dopo una prima vita, possono con maggiore facilità essere immessi nuovamente sul mercato come prodotti in grado di competere con le materie prime vergini. Il tutto, ovviamente, deve avvenire senza pericoli per la salute umana e senza pregiudizio per l’ambiente. Per questo i regolamenti di end of waste definiscono precisi paletti.
Il ministero dell’Ambiente aveva aperto un’istruttoria tecnica con il supporto dell’Ispra e dell’Istituto superiore di sanità, nonché una fase di consultazione pubblica, finendo con l’accogliere buona parte delle richieste avanzate dagli stakeholder. Le modifiche sono molte per cui si è ritenuto opportuno non procedere con puntuali rettifiche, ma di optare per la sostituzione integrale dell’attuale Dm che sarà abrogato con l’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Lo schema di Dm accoglie la richiesta di differenziare in base alla destinazione finale i parametri e i valori limite da ricercare nell’aggregato recuperato. Si tratta dei valori relativi alla concentrazione di alcune sostanze nel prodotto finale potenzialmente dannose per la salute e l’ambiente, come l’amianto e gli idrocarburi aromatici e policiclici o il cromo esavalente. Tali sostanze possono essere presenti nell’aggregato che avrà nuova vita, ma entro i limiti indicati dal regolamento stesso.
Nel nuovo testo, i limiti che il Dm 152 del 2022 aveva individuato restano gli stessi per gli aggregati che sono destinati ai recuperi ambientali e alla realizzazione di riempimenti. Diventano più permissivi, invece, per gli altri usi consentiti, tra cui l’utilizzo nei sottofondi stradali e ferroviari, nei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile, negli strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali. Dunque, per tali destinazioni è possibile avere aggregati recuperati con criteri di end of waste più permissivi, in quanto – secondo il ragionamento dei produttori di aggregati, poi sposato dal ministero dell’Ambiente nell’elaborazione del nuovo Dm – lo stesso prodotto, in base alle diverse modalità d’uso, ha un impatto differente sulle diverse matrici ambientali.

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