Il tema del ribasso sui costi della manodopera si conferma spesso come fonte di controversie tra stazioni appaltanti e operatori economici. Tuttavia, assume caratteri di eccezionalità quando l’impugnazione di un’aggiudicazione è promossa dall’impresa aggiudicataria stessa. Questo scenario si è verificato in una procedura di gara affrontata dal TAR Calabria, nell’ambito di un appalto per lavori finanziati con risorse PNRR.
Il caso: appalto e ribasso sui costi della manodopera
Il bando di gara stabiliva chiaramente che, ai sensi dell’articolo 41, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, i costi della manodopera (pari a circa 470 mila euro) non erano soggetti a ribasso. L’operatore economico (OE), nel formulare l’offerta economica, avrebbe dovuto considerare l’ammontare dei costi della manodopera dichiarati, con eventuali riduzioni successivamente oggetto di verifica. L’importo complessivo a base di gara era pari a 980 mila euro, oltre a 175 mila euro di oneri di sicurezza non ribassabili.
Nonostante tali previsioni, la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva includendo i costi della manodopera nell’importo ribassabile. L’impresa aggiudicataria ha quindi impugnato il provvedimento, sostenendo che il calcolo era contrario alla normativa e alla lex specialis di gara. Nella formulazione dell’offerta, infatti, l’OE aveva rispettato il divieto di ribasso sui costi della manodopera.
La sentenza del TAR Calabria
Con la sentenza n. 759 del 13 dicembre 2024, il TAR Calabria ha accolto il ricorso dell’impresa aggiudicataria. Il tribunale ha richiamato i principi di diritto affermati dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 9255/2024, specificando che:
- I costi della manodopera non sono ribassabili.
- Gli operatori economici possono indicare un costo della manodopera diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, purché tale indicazione emerga chiaramente dall’offerta economica.
- Eventuali ribassi complessivi devono derivare da una più efficiente organizzazione aziendale o sgravi contributivi, senza penalizzazioni per la manodopera.
Nel caso in esame, l’impresa aveva offerto un ribasso complessivo del 28,713%, indicando però un costo della manodopera superiore rispetto a quello previsto dalla stazione appaltante. Di conseguenza, l’importo ribassabile era stato calcolato correttamente dall’OE, escludendo i costi della manodopera dai parametri oggetto di verifica di congruità.
Il principio dell’immodificabilità dell’offerta
La decisione del TAR ha sottolineato il principio dell’immodificabilità dell’offerta economica, in base al quale devono prevalere le dichiarazioni negoziali dell’operatore economico. Come chiarito dal Consiglio di Stato, “le offerte, intese come atti negoziali, devono essere interpretate per ricercare l’effettiva volontà del dichiarante”.
Nel caso specifico, l’OE non aveva manifestato alcuna volontà di offrire un ribasso sui costi della manodopera. Pertanto, il provvedimento impugnato risultava adottato in violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta. Il TAR ha quindi annullato l’aggiudicazione, ordinando alla stazione appaltante di rinnovare la valutazione delle offerte economiche e di concludere il procedimento con una nuova aggiudicazione.
Implicazioni per le gare d’appalto
La sentenza del TAR Calabria evidenzia l’importanza di rispettare rigorosamente le previsioni della lex specialis di gara e i principi sanciti dal Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti devono prestare particolare attenzione nel calcolo degli importi ribassabili, evitando interpretazioni che possano contraddire la volontà degli operatori economici e la normativa vigente.
Questa vicenda rappresenta un monito per tutti gli attori coinvolti nelle procedure di gara, richiamando la necessità di chiarezza e coerenza nella gestione degli aspetti economici e contrattuali, soprattutto in relazione ai costi della manodopera.