mercoledì 5 Febbraio 2025
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Interventi in aree vincolate: la quantificazione della sanzione dipende non solo dalla classificazione dell’intervento, ma anche dall’entità della variazione volumetrica

Con la sentenza n° 16697 del 16 aprile 2018 la corte di Cassazione ha stabilito che, per quantificare la sanzione da comminare a chi realizza interventi senza autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, occorre, anzitutto, stabilire se si è in presenza di un ampliamento volumetrico di un edifico preesistente o di una nuova costruzione.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che in caso di realizzazione di interventi su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso, il responsabile venga punito con quanto stabilito all’art. 44, lettera c) del Testo Unico dell’Edilizia. Nello specifico, nel caso di lottizzazione abusiva di terreni, è previsto l’arresto fino a due anni e un’ammenda da 15.493 a 51.645 euro. Reclusione da uno a quattro anni per lavori che superino i mille metri cubi per le nuove costruzioni o il 30% della volumetria preesistente per gli ampliamenti.

Appare evidente, pertanto, quanto sia importante definire con precisione il tipo di intervento realizzato, per poter applicare la giusta sanzione.

Nel caso esaminato dai giudici, il ricorrente segnalava la demolizione di un edificio esistente e la costruzione di una nuova struttura, con sagoma e materiali diversi dalla precedente; interventi che avrebbero determinato un abuso sia dal punto di vista urbanistico che paesaggistico.

Secondo i giudici, invece, trattandosi di una costruzione già esistente, il parametro da considerare non può essere il limite dei mille metri cubi, ma è sufficiente che l’ampliamento non sia superiore al 30% della volumetria preesistente.

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