mercoledì 5 Febbraio 2025
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Ecobonus, come funziona la cessione del credito in caso di più fornitori

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su dubbi relativi alla cessione della detrazione Ecobonus in presenza di più fornitori, e cioè ha chiarito se il punto 3.3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 100372 del 18 aprile 2019, debba essere interpretato nel senso che ciascun fornitore può essere cessionario solo della quota parte del credito corrispondente alla prestazione erogata o può acquisire anche la quota di credito spettante all’altro fornitore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia interessato ad acquisire il credito.

In base al D.L. n. 63/2013, art. 14 (detrazione Ecobonus), comma 2-sexies: “Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui [al medesimo articolo 14], in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.

A partire dal 1° gennaio 2018 (cfr. articolo 1, comma 3, lettera a), n. 9), della Legge n. 205 del 2017), infatti, la possibilità di cedere il credito, inizialmente circoscritta ai soli lavori in comune nei condomini, è stata estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica e quindi anche quelle effettuate sui singoli immobili. La risposta dell’Agenzia dell’Entrate è molto chiara, come si può leggere nel pdf in allegato all’articolo: l’Agenzia ritiene che “l’ipotesi in cui la cessione fosse disposta in favore di più fornitori precisando che la stessa deve essere, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti. Pertanto, si ritiene che l’istante possa acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni cd. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito”.

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